Legge Ordinaria n. 465 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1980 n. 230)
Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  acquaviti  debbono  essere  ottenute  dalla  distillazione  di
fermentati  di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in
buono  stato  di  conservazione, distillate in modo da eliminare ogni
gusto  sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
  Le  acquaviti,  risultanti  dal  processo  di  distillazione  e  di
eventuali  ridistillazioni  per affinamento, debbono avere gradazione
alcolica  non  inferiore  a 38°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro
ufficiale  adottato  dall'amministrazione  finanziaria. La gradazione
massima   predetta  si  applica  anche  per  l'acquavite  di  vino  e
sostituisce   quella   stabilita   dalle  leggi  fiscali  per  questa
acquavite.
  Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo
finche'  non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui
ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.
  Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti
la classifica ai fini fiscali".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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