Legge Ordinaria n. 576 del 20/09/1980 (Pubblicata nella G.U. del 27 settembre 1980 n. 266)
Riforma del sistema previdenziale forense.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Prestazioni

  La  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed
i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I  trattamenti  pensionistici  decorrono  dal  primo  giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del
mese  successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto,
per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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