Legge Ordinaria n. 63 del 07/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1980 n. 75)
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  ai  limiti di impegno previsti dalle precedenti norme
sul  credito  navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di
lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
  All'onere    relativo    all'anno   1980   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo   parzialmente   utilizzando   la   voce   "Provvidenze  per
l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni
navali".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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