Legge Ordinaria n. 804 del 02/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1980 n. 336)
Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n.  1265,  quale  risulta
modificato dalla legge 6 ottobre 1967,  n.  942,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali  e
assistenziali e provvede: 
    a) all'assistenza degli orfani  dei  militari  della  guardia  di
finanza di qualsiasi grado, in servizio e in  congedo;  dei  militari
stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno; 
    b) al conferimento, mediante concorso,  di  borse  di  studio  ai
figli dei militari anzidetti; 
    c) all'assicurazione  del  personale  della  guardia  di  finanza
destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere  non
sia a carico dello Stato; 
    d) alla concessione  di  sussidi  straordinari  ai  militari  del
Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente  ad  altri
loro parenti superstiti, in  caso  di  infortunio,  di  malattia,  di
indigenza o di altro particolare stato di necessita'; 
    e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai  militari  che
cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del
militare in attivita' di  servizio  l'indennita'  e'  corrisposta  ai
seguenti superstiti in ordine di preferenza: 
      1)  alla  vedova,  purche'  non  sia  intervenuta  sentenza  di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione  dei  suoi
effetti  civili,  ovvero   di   separazione   giudiziale   dichiarata
addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo
151, secondo comma, del codice civile; 
      2) ai figli legittimi,  legittimati,  naturali  riconosciuti  o
adottivi; 
      3) ai genitori; 
      4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti; 
    f) alla concessione di contributi ad  enti  morali  che  svolgano
attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo,
nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso  comandi
e reparti del Corpo". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                 FORLANI - REVIGLIO - 
                                                            ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
 

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