Legge Ordinaria n. 163 del 29/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1981 n. 118)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonche' proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle societa' di capitale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36,
recante   proroga   fino  al  31  dicembre  1981  delle  disposizioni
riguardanti  il  Mezzogiorno,  nonche'  proroga  della  scadenza  del
termine  di  applicazione  di alcune agevolazioni fiscali e di quello
riguardante  l'adeguamento  del  capitale  minimo  delle  societa' di
capitale, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      nel  primo, secondo e terzo comma, le parole "31 dicembre 1981"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1981";
      il quarto comma e' soppresso.
    All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Le  disposizioni  agevolative per i territori della provincia di
Trieste,  di  cui  all'articolo  29  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  quelle relative alle zone
depresse  del  centro-nord  ed ai territori del comune di Monfalcone,
della  zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo
e  Staranzano,  di  cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30
dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.
    Le  disposizioni  agevolative  di cui all'articolo 30 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601, si
applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981".
    All'articolo  3,  le  parole  "per il territorio" sono sostituite
dalle  seguenti:  "per le societa' che alla data del 22 dicembre 1980
avevano la loro sede legale nel territorio".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "La  Cassa  per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero
del  tesoro,  per  il  finanziamento  di  iniziative  rientranti  nei
programmi  di interventi puo' contrarre prestiti con la Banca europea
degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e'
assunto  a  carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli  dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro.  Il  controvalore  in lire dei prestiti e' portato a scomputo
dell'assegnazione  disposta  a  favore della Cassa per il Mezzogiorno
per l'anno 1981".
 

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