Legge Ordinaria n. 332 del 27/06/1981 (Pubblicata nella G. U del 30 giugno 1981 n. 177)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 30 aprile 1981,  n.  169,  concernente  attuazione
della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  materia  di  trasferimento
delle funzioni svolte dall'Ente  nazionale  prevenzione  infortuni  e
dell'Associazione nazionale controllo combustione, e'  convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
 
    all'articolo 1, il secondo comma e' soppresso; 
 
    Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: 
    "In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano
stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il  personale
dell'ANCC e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario  delle
sezioni mediche e chimiche  nonche'  quello  addetto  ai  servizi  di
protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro  che  abbia
presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, e' comandato, a decorrere dal 1  luglio  1981  e  senza
pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato  articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  619,
ad  una  delle   unita'   sanitarie   locali   operanti   nell'ambito
territoriale  di  competenza  dell'Ufficio  presso  il  quale  presta
servizio, ovvero se in servizio presso  gli  uffici  delle  direzioni
generali e di Roma ed abbia presentato domanda di  comando  ai  sensi
del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  per  essere  assegnato  all'Istituto   superiore   per   la
prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (ISPEL)  all'atto  della  sua
costituzione, nonche', in via temporanea,  alle  amministrazioni  che
dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente. 
    I commissari liquidatori dell'ENPI e  dell'ANCC  provvedono  agli
adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31
dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e  avvalendosi
di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale  da
trasferire, ponendo i relativi  oneri  a  carico  della  gestione  di
liquidazione. 
    Ove alla  data  di  cui  al  precedente  comma  non  risultassero
conclusi gli  adempimenti  connessi  alla  liquidazione  dell'ENPI  o
dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio
liquidazione presso il Ministero del  tesoro  di  cui  alla  legge  4
dicembre 1956, n. 1404."; 
 
    dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: 
  Art. 1-bis. - "Il termine di cui all'articolo  17,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  619,
previsto per il personale tecnico e sanitario degli  ispettorati  del
lavoro, e' prorogato fino al 31 luglio 1981.". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 giugno 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                     FORLANI - ANIASI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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