Legge Ordinaria n. 34 del 28/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1981 n. 60)
Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  una  farmacia  di  nuova
istituzione  o  vacante  del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  hanno  diritto di conseguire la titolarita'
della stessa farmacia purche' essa al momento della domanda di cui al
successivo  articolo  2  non  sia  stata  conseguita  con l'effettivo
rilascio della prescritta autorizzazione.
  La  disposizione  di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle
quali e' stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a
norma  degli  articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in
soprannumero e non ancora dichiarate decadute.
  E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la
titolarita'  di  altra  farmacia,  ai  sensi dell'articolo 12, quarto
comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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