Legge Ordinaria n. 391 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255,
recante  copertura  finanziaria  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  concernenti  la corresponsione di miglioramenti economici
al   personale   della  scuola  di  ogni  ordine  e  grado,  compresa
l'universita', con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  personale  non  docente delle universita', degli osservatori
astronomici,  astrofisici,  vulcanologici  e  vesuviano e delle opere
universitarie  in  servizio  alla data del 1 luglio 1979, in possesso
delle   qualifiche  e  dei  requisiti  di  cui  ai  primi  tre  commi
dell'articolo  4  della  legge  11  luglio  1980, n. 312, puo' essere
inquadrato,  a  domanda,  nella  qualifica  funzionale immediatamente
superiore  con  le  stesse  modalita' previste nel suddetto articolo,
anziche'  per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della
predetta  legge.  Il  medesimo personale in servizio alla data del 13
luglio 1980 e', a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal
quarto  comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza
ivi  prevista,  ove  alla  predetta  data abbia maturato la qualifica
intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione
dei  primi  tre  commi  dell'articolo  4 della suddetta legge saranno
effettuati  con  decorrenza  non  anteriore  al  1 luglio 1979 mentre
quelli  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  4, quarto comma,
della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima".
  All'articolo 2, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Ai  soli  fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo
4,  primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  le  percorrenze  nelle  carriere del personale tecnico sono
equiparate a quella del personale amministrativo".
  All'articolo 5, e' aggiunto il seguente comma:
  "E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'articolo  95 della legge 11
luglio 1980, n. 312".
  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1
febbraio  1981,  la  pensione  viene liquidata sulla base dell'intero
beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
  Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio
contrattuale  1979-81, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale
non  docente  delle universita', compresi gli assistenti del ruolo ad
esaurimento  ed  i professori incaricati esterni, e dal 1 aprile 1979
per  il  personale  della  scuola,  si considera inquadrato nei nuovi
livelli  retributivi,  ai  soli  fini  del trattamento di quiescenza,
secondo  i  criteri  stabiliti per il personale in servizio alla data
del  1  febbraio  1981 e con riferimento all'anzianita' maturata sino
alla  data  di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata
sulla  base  dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle
anzianita'.
  Sul   nuovo  trattamento  di  pensione  determinato  ai  sensi  del
precedente  comma,  da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981,
e'  effettuato  il  conguaglio  con  le  somme  percepite a titolo di
pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981

                               PERTINI

                                              SPADOLINI - ANDREATTA -
                                                   LA MALFA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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