Legge Ordinaria n. 40 del 25/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1981 n. 61)
Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dai seguenti:
  "Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo,
al  Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi
secondo  le  modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23
febbraio   1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un  contributo
straordinario  di  270  milioni  di  lire  a  carico  dello  stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  All'onere  di  270  milioni  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1980,  all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  predisposto  per  il rinnovo
della convenzione di Lome'.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1981

                               PERTINI

                                                 FORLANI - PANDOLFI -
                                                  ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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