Legge Ordinaria n. 456 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,  concernente  proroga  del
termine  assegnato  al  commissario  per   il   completamento   degli
interventi nelle zone colpite dal terremoto  del  novembre  1980,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 1-bis. - All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' aggiunto il seguente comma: 
      "Per gli interventi di cui alle lettere  c)  ed  e)  del  comma
precedente  i  comuni  possono  utilizzare  anche  le  risorse   loro
assegnate, anche se non impegnate nei termini  prescritti,  ai  sensi
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ""; 
    "Art. 1-ter. - Il quarto comma dell'articolo  9  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente: 
      ""Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento  del
costo dell'alloggio determinato ai sensi  del  secondo  e  del  terzo
comma le spese per la ricostruzione  delle  superfici  utili  per  lo
svolgimento delle attivita' di  liberi  professionisti  e  lavoratori
autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse  a
contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere  di
ricostruzione  delle  pertinenze  agricole  adibite  a  ricovero  del
bestiame, degli attrezzi e  a  fienile.  Ai  coltivatori  diretti  e'
assegnato un contributo  in  conto  capitale  pari  all'intera  spesa
necessaria da determinarsi sulla base di quanto  previsto  nei  commi
precedenti sia per  l'abitazione  rurale  sia  per  una  sola  unita'
immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona  diversa
dal proprietario alla data del 23 novembre 1980"; 
      "Art. 1-quater. - Dopo il secondo comma dell'articolo 10  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti: 
      "Dall'importo del contributo, determinato ai  sensi  del  comma
precedente, va detratto l'importo del  contributo  gia'  disposto  ai
sensi  dell'articolo  3,  primo  comma,  lettera  d)   ed   e),   del
decreto-legge 26 novembre 1980, n.  776,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874,  con  esclusione
delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. 
    Sono ammesse a contributo  in  conto  capitale,  fino  all'intero
ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole  adibite
a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile.  Ai  coltivatori
diretti e' assegnato il contributo pari all'intera  spesa  necessaria
per  la  riparazione,  nei  limiti  di  quanto  disposto  dai   commi
precedenti, sia per l'abitazione  rurale  sia  per  una  sola  unita'
immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona  diversa
dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 ""; 
    "Art. 1-quinquies. - All'articolo 11 della legge 14 maggio  1981,
n.  219,  sono  soppresse  le  parole:  "artigiano,  commerciante   o
operatore turistico" ed e' aggiunto il seguente comma: 
      "L'assegnazione dei  contributi  ha  luogo  prescindendo  dalla
decorrenza del termine di novanta giorni  qualora  alla  domanda  sia
allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti  esplicita
rinuncia""; 
      "Art. 1-sexies. - Al secondo comma dell'articolo 12 della legge
14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "alla data  anzidetta",  sono
aggiunte le seguenti: "e tutti coloro che dimostrino con atto notorio
il possesso non violento ne' clandestino alla data  del  23  novembre
1980 ""; 
    All'articolo 2: 
      al primo capoverso, dopo le parole: "Le  predette  commissioni,
elette", sono  aggiunte  le  seguenti:  "entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto"; 
      al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le  parole:  "Esse
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data  di  presentazione
di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre  1981  per  le  perizie
presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge"; 
      il quinto capoverso e' sostituito dal seguente: 
      "La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui  al  secondo
comma, si intende accolta qualora il  sindaco  non  si  pronunci  nel
termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal  caso
il richiedente puo' dar corso  ai  lavori  dandone  comunicazione  al
sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda
di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro  quindici
giorni dal parere della commissione"; 
      all'ottavo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:  "Tali
controlli  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  la  vigilanza   per
l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della  legge
2 febbraio 1974, n. 64"; 
      il decimo capoverso e' sostituito dal seguente: 
      "Per le procedure indicate  al  comma  precedente,  il  comune,
salvo espressa rinunzia  dell'interessato,  provvede  a  disporre  la
trasmissione,  alle  competenti  commissioni  di  cui   al   presente
articolo, delle domande corredate da perizie  dalle  quali  risultino
anche danni, cagionati dal  terremoto,  diversi  da  quelli  indicati
dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge  26
novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 1980,  n.  874,  ovvero  danni  stimati  di  valore
superiore  a  lire  10  milioni,  dandone   immediata   comunicazione
all'interessato"; 
      Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 2-bis. - Il terzo comma dell'articolo  17  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente: 
 
      Agli interventi di competenza di  amministrazioni  dello  Stato
anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi  del  presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo  II,  capo
III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64". 
      Il quinto ed il sesto comma  del  medesimo  articolo  17  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti: 
      "Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  nel  formulare   i
programmi di sua competenza, tiene  conto  anche  della  esigenza  di
ricostruzione degli  istituti  universitari  nonche'  delle  esigenze
connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della
Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per  gli  studenti
universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche. 
      Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione  della
presente  legge,  i  provveditorati  alle  opere   pubbliche   e   le
soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali  delle
regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un  periodo  non
superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando
apposite convenzioni ""; 
    "Art. 2-ter. - I commi dal secondo  all'ottavo  dell'articolo  21
della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti: 
      "Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle  spese
necessarie per il  miglioramento  e  l'adeguamento  funzionale  degli
stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello
stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli  urbanistico
ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. 
      La domanda per fruire del contributo  deve  essere  presentata,
per il tramite di una azienda o istituto  di  credito,  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  alla  commissione
di cui al quinto comma, entro nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   corredata   dall'autorizzazione   o
concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione
dei competenti uffici tecnici regionali, in  applicazione  di  quanto
disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche'
da una perizia giurata da  cui  risulti  anche  il  mantenimento  dei
livelli di occupazione preesistenti al sisma. 
      Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla
domanda deve essere allegato il progetto esecutivo. 
      E'  istituita  presso  ogni  provincia,  entro  trenta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta
da  un  delegato  del  presidente  della  giunta  regionale,  che  la
presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale,  con  voto
limitato, da due membri designati  dal  presidente  della  camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente  di
finanza. La commissione ha sede presso la camera di  commercio  della
provincia interessata e le spese per il suo funzionamento  e  per  il
compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo
3. 
      Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvede  alla  concessione  del  contributo  previo   parere   della
commissione di cui al precedente comma. 
      Qualora la commissione non si esprima entro trenta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda  il  parere  si  intende  favorevole.  Il
contributo e' corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per
il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di  cui  al  terzo
comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  con
ordini di accreditamento emessi in contabilita' speciale  in  ragione
del: 
      a)  50  per  cento  del  contributo   all'inizio   dei   lavori
certificato dal sindaco; 
      b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione  dei
lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico  nominato
dal presidente della commissione di cui al quinto comma ""; 
    "Art. 2-quater. - I termini di cui al quinto e  dodicesimo  comma
dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219,  sono  prorogati
di sessanta giorni per i comuni  che  hanno  rinnovato  il  consiglio
comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta
giorni per gli altri comuni"; 
    "Art. 2-quinquies. - Nelle zone terremotate di  cui  al  presente
decreto il termine di dodici  mesi  di  cui  all'articolo  56,  primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a  ventiquattro
mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso  articolo  56  e,  in
particolare, quando  il  conduttore  sottoposto  a  provvedimento  di
rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o  in
comuni confinanti. 
    Quando  sia  gia'  stata  fissata  la  data  di  esecuzione   del
provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  il  giudice,  sentito  il
comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in  corso  di
realizzazione,  puo'  fissare  una  nuova  data  di  esecuzione   del
provvedimento di rilascio in conformita' a quanto disposto dal  primo
comma del presente articolo. 
    Nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa  fino  al
31 dicembre 1981 l'esecuzione,  anche  qualora  sia  stato  raggiunto
accordo convenzionale risultante da  verbale  di  conciliazione,  dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti  ad  abitazione,  salvo
che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo  di  altro
alloggio"; 
    All'articolo 3, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
      "Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n.
219, sono aggiunte, in fine, le parole: "Analoga convenzione  possono
stipulare i comuni disastrati ""; 
      Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 3-bis. - Al primo comma dell'articolo 65 della  legge  14
maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "destinati  ad  uso  pubblico,",
sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  comunque  di  rilevante  interesse
pubblico,""; 
    All'articolo 5, al quinto capoverso, le parole: "in  aggiunta  ai
mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro  della  manovra
complessiva di bilancio  che  sara'  determinata  in  sede  di  legge
finanziaria per l'anno medesimo"; 
    Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art. 5-bis. - Il sindaco  di  Napoli  e  il  presidente  della
giunta regionale della Campania nominati, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono
autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione
delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82
della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  dandone  entro  dieci  giorni
comunicazione al CIPE. 
      Le varianti e  le  integrazioni  di  cui  al  comma  precedente
possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di
urbanizzazione necessarie all'organica attuazione  del  programma  di
intervento originario, nonche' di aree ed  edifici  da  destinare  ad
attivita' industriali, artigianali, commerciali il cui  trasferimento
risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario. 
      Per  l'esecuzione  degli  interventi  relativi   ad   eventuali
varianti apportate al programma  originario  ai  sensi  del  presente
articolo, i commissari straordinari del Governo possono  affidare  in
concessione le opere  previste  ai  soggetti  gia'  individuati  come
concessionari sulla base delle norme di  cui  all'articolo  81  della
legge 14 maggio 1981, n. 219"; 
    "Art. 5-ter. - Il sindaco di Napoli e il presidente della  giunta
regionale della Campania nominati, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo,  possono
disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel  programma
straordinario di cui al titolo VIII della legge 14  maggio  1981,  n.
219, di opere gia' finanziate con altre leggi, ordinarie e  speciali,
in  quanto  tali  opere  risultino   funzionalmente   correlate   con
l'attuazione del programma straordinario medesimo. 
    Le opere di cui  al  comma  precedente  sono  realizzate  con  le
procedure e le modalita' previste dal  titolo  VIII  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e dal presente decreto"; 
    "Art. 5-quater. - Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter del decreto-legge 26  novembre  1980,  n.  776,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,  n.  874,  il
locatario di immobili dichiarati inagibili e' esentato dal  pagamento
del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita'  e
l'abitabilita' degli immobili medesimi"; 
    "Art. 5-quinquies. - I comuni che,  ai  sensi  dell'ordinanza  29
dicembre 1980, n. 69,  del  commissario  straordinario  per  le  zone
terremotate,   hanno   individuato   e   requisito   aree   destinate
all'installazione di alloggi precari  per  le  famiglie  terremotate,
possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature  pubbliche
o ad edilizia residenziale pubblica,  compatibilmente  con  le  norme
previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti. 
    Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal  comune  di
Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli,
commissario straordinario del Governo,  per  finalita'  connesse  con
l'attuazione del piano straordinario di  cui  al  titolo  VIII  della
legge 14 maggio 1981, n. 219. 
    Gli espropri di cui al presente articolo sono  finanziati  con  i
fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219"; 
    "Art. 5-sexies. - Le sezioni operative delle  soprintendenze  del
Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite
con decreto 4 luglio  1981  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura  delle
vacanze determinate in altre sedi a seguito  delle  assegnazioni  del
personale alle indicate sezioni operative  si  provvede  in  sede  di
immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di  cui
alla legge 1 giugno 1977, n. 285"; 
    "Art. 5-septies. - Al personale  indicato  nell'articolo  15  del
decreto-legge 5 dicembre 1980,  n.  799,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non  si  applica
la limitazione prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge  26
luglio 1978, n.  417,  ferma  restando  la  misura  della  indennita'
giornaliera prevista dal succitato articolo 15. La presente norma  si
applica a decorrere dal 24 luglio 1981"; 
    "Art.  5-octies.  -  I  termini  di  cui   all'articolo   4   del
decreto-legge 26 novembre 1980, n.  776,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  1980,  n.  874,  modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104,  sono
prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente  a  favore
dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per  l'intera
loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali  previsti
dalla legge. 
    Non e' comunque applicabile nei confronti dei  predetti  soggetti
l'articolo 1-quater  del  decreto-legge  13  febbraio  1981,  n.  19,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  aprile  1981,
n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore
degli interessi di mora"; 
    "Art. 5-novies. - Il provveditorato alle  opere  pubbliche  della
Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino
ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di
accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione  dal  terremoto
di competenza dello Stato. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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