Legge Ordinaria n. 458 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335,
concernente  trattenimento  in servizio dei colonnelli dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati
in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche
alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze
armate, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: "Fino al 31
dicembre 1982";
  All'articolo 2:
    al  primo  comma,  dopo  le  parole: "Dal 31 dicembre 1980", sono
aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 1982";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Per  i  tenenti  colonnelli  compresi  almeno per la prima volta
nelle  aliquote  di  ruolo da prendere in esame per la promozione nel
servizio  permanente  effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che,
valutati  con  giudizio  di  idoneita'  senza  iscrizione  in quadro,
transitano   nella   posizione  di  "a  disposizione"  ai  sensi  del
precedente  comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge
10  dicembre  1973,  n.  804.  Ai  predetti  ufficiali  si applicano,
altresi',  le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge,
quale  modificato  dall'articolo  1-bis del decreto-legge 23 dicembre
1978,  n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio  1979,  n.  52,  in  aggiunta  a  qualsiasi  altro beneficio
spettante".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - LAGORIO -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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