Legge Ordinaria n. 544 del 02/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 3 ottobre 1981 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 31  luglio  1981,  n.  414,
recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 3: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Le somme relative alle quote riservate a  favore  delle  imprese
artigiane, nonche' delle piccole  e  medie  industrie  e  loro  forme
associate, societa' cooperative e loro consorzi, ai sensi  del  terzo
capoverso del punto 1 del primo comma dell'articolo 29 della legge 12
agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, possono essere  impiegate  per  gli  interventi
previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto  1977,  n.
675, anche a favore delle imprese maggiori, nonche': 
      nella misura di cento miliardi, a favore del fondo  di  cui  al
primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295,
costituito presso il Mediocredito  centrale  per  la  concessione  di
contributi  negli  interessi  per  le  operazioni  di   finanziamento
relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di  produzione,  ai
sensi  della  legge  28  novembre  1965,  n.   1329,   e   successive
modificazioni; 
      nella misura di  centonovanta  miliardi,  a  favore  del  fondo
costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo  2,
lettera a), della legge 28 novembre 1980. 
      numero 782; 
      nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso  il
Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto  o
allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole  imprese,  come
definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675,  nei  confronti
delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi  inclusi
gli enti ospedalieri.  Il  Ministro  del  tesoro  fissa  con  proprio
decreto le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'effettuazione  delle
relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio  termine
abilitati a compierle; 
      nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per
il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito
a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa  per  il
credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della  legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal  1981  al
1990; 
      nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo  di
dotazione della Cassa per il credito alle imprese  artigiane  di  cui
all'articolo 36 della legge 25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      nella misura di dieci miliardi, per il  conferimento  in  quote
paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese,
della Puglia, della Calabria  e  della  Basilicata.  Il  conferimento
stesso e' annualmente aumentato con l'apporto delle  quote  di  utili
spettanti allo Stato. I consigli di  amministrazione  degli  istituti
anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato  con  decreto
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il  risparmio.  Il  Mediocredito  regionale  abruzzese  e'
autorizzato ad operare anche nella regione Molise; 
      nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo
speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi  dell'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,  modificato  dalla  legge  14
ottobre 1974, n. 652,  il  conferimento  al  fondo  speciale  per  la
ricerca applicata e' apportato in aggiunta ai  conferimenti  disposti
per detto fondo dagli articoli  10  e  29,  primo  comma,  punto  II,
lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in  ragione  del
settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera  a)  e  del
trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera b)"; 
      il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
      "In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976,  n.
319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650,  le
regioni possono  concedere  contributi  per  la  quota  di  spese  di
investimento non coperta da altre  agevolazioni  stabilite  da  leggi
dello Stato"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "La sezione di credito industriale del Banco  di  Sicilia  puo'
emettere obbligazioni con  la  preventiva  approvazione  della  Banca
d'Italia di cui all'articolo 44  del  regio  decreto-legge  12  marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. 
  L'emissione delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  precedente  e'
consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare  del
fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione
puo' richiedere ulteriori aumenti del limite fino a  cinquanta  volte
il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro,  sentito  il  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' concedere  con
proprio decreto la relativa autorizzazione. 
  E' abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416". 
    All'articolo 6, al secondo comma, le parole "carta di  produzione
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: 
      "carta di produzione comunitaria". 
    L'articolo 7 e' soppresso. 
 

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