Legge Ordinaria n. 593 del 22/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 26 ottobre 1981 n. 294)
Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Istanza  di conferma delle domande gia' presentate e non definite con
                        provvedimento formale

  Le   domande  di  indennizzi  e  contributi  per  danni  di  guerra
presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive
modificazioni   e   integrazioni,   le   domande  di  indennizzo  per
requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio
1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei
debiti  contratti  dalle formazioni partigiane presentate a norma del
decreto  legislativo 19 aprile 1948 n. 517, per le quali non sia gia'
stato  ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di
liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi
causa,  confermate  con istanza da trasmettere, secondo le rispettive
competenze,  alle  intendenze  di finanza o al Ministero del tesoro -
Direzione generale dei danni di guerra.
  Nella   istanza   di   conferma,  da  redigere  secondo  lo  schema
esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:
    a) le generalita' complete di coloro che sottoscrivono l'istanza,
la  loro  residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le societa' e
gli  enti  occorre  precisare  la  sede  e  la  ragione  sociale o la
denominazione;
    b) la localita' in cui si verificarono i danni;
    c)  le generalita' complete di coloro che presentarono la domanda
di   liquidazione   ed   il  titolo  costitutivo  del  trasferimento,
limitatamente  ai  casi  in  cui il soggetto che produce l'istanza di
conferma sia persona diversa dai danneggiati.
  Qualora  vi  siano  piu'  interessati  ad  una  stessa  domanda  di
liquidazione,  la  istanza  di  cui  ai  precedenti commi puo' essere
presentata  da  uno  solo  di  essi  per  conto proprio e degli altri
interessati.  In  questo  caso  la  istanza  deve  indicare  anche le
generalita'  degli  altri  interessati, la loro residenza e il titolo
costitutivo del trasferimento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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