Legge Ordinaria n. 6 del 03/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1981 n. 12)
Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Prestazioni

  La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I  trattamenti  pensionistici  decorrono  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta  la  presentazione della
domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del
precedente  comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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