Legge Ordinaria n. 618 del 04/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 4 novembre 1981 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 4 settembre 1981 n. 496,
concernente   differimento  del  termine  previsto  dall'articolo  3,
secondo   comma,   lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   12   novembre  1976  n.  1000,  per  l'adeguamento  alle
disposizioni  comunitarie  sulla  macellazione  ed  eviscerazione dei
volatili da cortile, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  La  proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse
di   volatili   macellati  per  essere  destinati  ai  laboratori  di
sezionamento  o  di  preparazione dei prodotti a base di carne e agli
esercizi   di  somministrazione,  a  qualsiasi  titolo,  di  sostanze
alimentari.

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  I   volatili  da  cortile  macellati,  oltre  che  rispondere  alle
condizioni  di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere
sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per
eta',  origine,  provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione
nella  misura  di  almeno  cinque capi per partita fino a cinquecento
animali  e  in  misura  proporzionalmente  maggiorata  per le partite
superiori a cinquecento animali.

  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
  Il  primo  comma  dell'articolo  5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, e' sostituito dai seguenti:
    "Gli  animali  debbono  giungere  al mattatoio accompagnati da un
certificato di origine e sanita', rilasciato per partite omogenee per
eta',  origine,  provenienza,  peso  per  ogni giornata di spedizione
degli  animali,  non  piu' di 24 ore prima dal veterinario competente
della unita' sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel
modello  conforme  al modello A, nel quale deve essere dichiarato che
e'  stata  effettuata  la  visita  ante mortem e che gli animali sono
stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.
  Nel  certificato  stesso  deve  essere,  altresi',  attestato che a
seguito  dell'attivita'  di  vigilanza e dei controlli di laboratorio
eseguiti    a   sondaggio   e'   stato   possibile   constatare   che
nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi
di  sospensione  prima  della  macellazione  per  quanto  concerne la
somministrazione  di  integratori  semplici e medicinali e di mangimi
integrati  o  medicati  e  che nell'allevamento stesso non sono state
impiegate sostanze ad azione estrogena.
  In  caso  contrario  il  veterinario  addetto alla ispezione e alla
vigilanza  sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem e
dispone  per  i  pertinenti  controlli di laboratorio sistematici o a
sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi".

  Dopo l'articolo 2-bis, e' aggiunto il seguente articolo 2-ter:
  L'allegato  A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
1972, n. 967, e' sostituito dal seguente:


                                                           ALLEGATO A

                      (articolo 5, primo comma)

CERTIFICATO  SANITARIO  PER  IL  TRASPORTO DEI VOLATILI E DEI CONIGLI
                     DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO
1. - Identificazione degli animali
     Specie animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Eta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Numero delle ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sigillo di identificazione (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
    (1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione
del comune e la sigla della provincia, ed indicare se e stato appli-
cato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.

2. - Provenienza degli animali
     Nome della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Localita', comune e provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Il  sottoscritto  certifica  che  gli  animali di cui sopra sono
stati   visitati  ante  mortem  nell'azienda  summenzionata,  indenni
da malattie infettive, il . . . . . . . . . . . .  alle ore . . . . .
e  sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresi',
che  a seguito dell'attivita di vigilanza e dei controlli di labora-
torio  eseguiti  a  sondaggio  e stato possibile constatare che nel-
l'allevamento  di  provenienza  vengono rispettati i previsti periodi
di  sospensione  prima  della  macellazione  per  quanto  concerne la
somministrazione  di  integratori  semplici  e  medicati  e  di  man-
gimi  integrati  o  medicati  e  che nell'allevamento stesso non sono
state impiegate sostanze ad azione estrogena.

      Fatto a . . . . . . . . . . . . . . . .  il . . . . . . . . . .

                               . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                 (Firma del veterinario comunale)


  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1981

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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