Legge Ordinaria n. 775 del 22/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1981 n. 356)
Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'efficacia  delle  disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7,
nonche'  nell'articolo  11  del  decreto-legge  17 marzo 1980, n. 68,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, e'
prorogata fino al 15 aprile 1982.
  Sono  confermate  le  indicazioni  relative  alla zona climatica di
appartenenza  dei  comuni, al periodo di accensione degli impianti ed
alle  ore  giornaliere  di  attivazione  dei  medesimi, rese note dai
sindaci  ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n.
68,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 maggio 1980, n.
178.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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