Legge Ordinaria n. 91 del 23/03/1981 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1981 n. 86)
Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Attivita' sportiva

  L'esercizio  dell'attivita'  sportiva,  sia  essa  svolta  in forma
individuale   o   collettiva,   sia   in   forma  professionistica  o
dilettantistica, e' libero.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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