Legge Ordinaria n. 187 del 29/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1982 n. 118)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
concernente  disciplina  per  la gestione stralcio dell'attivita' del
commissario   per   le   zone  terremotate  della  Campania  e  della
Basilicata, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  primo  comma, le parole: "al commissario dal prestito" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "al commissario per le zone terremotate
dal prestito";
      il sesto comma e' sostituito dal seguente:
      "La  disposizione  di cui al quarto comma si applica sino al 31
dicembre  1982  anche  al  personale che gia' presta la propria opera
presso  gli  uffici  della  gestione stralcio in base a convenzioni o
provvedimenti  posti  in  essere,  anche  in  deroga  alla  normativa
vigente, dal commissario per le zone terremotate";
      al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
      "Il  decreto  ministeriale  contenente l'indicazione degli atti
commissariali  che  restano  in  vigore  e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.  Il  testo  integrale  dei  suddetti atti commissariali e'
pubblicato,   unitamente  al  decreto  ministeriale,  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  Basilicata  ed  in  quello  della  regione
Campania";
      il decimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione civile
presenta  al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria
gestione  entro  il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo
1983.  Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le
iniziative avviate di cui al primo comma".
    All'articolo 2:
      al  primo  comma,  le  parole:  "al  commissario  per  le  zone
terremotate" sono sostituite dalle seguenti:
      "tramite   il  commissario  per  le  zone  terremotate,  o  che
pervengano  in  dono,  tramite il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con destinazione alle zone terremotate";
      il secondo comma e' sostituito dal seguente:
      "I  prefabbricati  destinati  a  uffici  o  servizi  statali o,
comunque,   pubblici   sono  acquisiti  gratuitamente  al  patrimonio
comunale  con  vincolo  di destinazione a pubblico servizio. Le spese
per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono
a  carico  delle  amministrazioni  dalle quali gli uffici o i servizi
dipendono";
      al  quarto  comma,  dopo  la parola: "procede" sono aggiunte le
seguenti: ", entro il 30 giugno 1982,";
      il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
      "I  beni  di  cui  al  terzo  e  quarto  comma dalla data della
richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi
in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle
indicazioni   formulate  dal  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione   civile,   di  intesa  col  Ministro  della  difesa,  nel
territorio  nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza
demaniali,  con  riferimento  alle  zone ad alto rischio di calamita'
naturali.
      Gli  enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a
comunicare  al Ministro per il coordinamento della protezione civile,
entro  i  primi  dieci  giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non
piu'  necessari  alle  finalita' per le quali i beni stessi furono ad
essi assegnati";
      al  sesto  comma,  le parole: "In ordine a quanto precede" sono
sostituite   dalle   seguenti:  "In  ordine  a  quanto  previsto  dal
precedente comma", le parole:
      "i  limiti  di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "i limiti
di  competenza  nella  spesa" e sono aggiunte, in fine, le parole: "I
contratti  e  le  spese autorizzate in economia sono soggetti al solo
controllo successivo della Corte dei conti".
    All'articolo 3:
      il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
      "Non  sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  gli interessi maturati sui depositi delle
somme  del  fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre
1980,  n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  1980,  n.  874,  ivi compresi quelli maturati su depositi e
conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad
enti  ed  istituzioni  sulle  disponibilita'  del  fondo, nonche' gli
interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende
di  credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di
aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
      L'azienda  di credito non effettua la ritenuta a condizione che
venga   esibita   apposita   certificazione   rilasciata  dall'organo
responsabile  del  fondo,  ovvero  da  uffici  delle  amministrazioni
statali,  regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva
destinazione  a  favore  delle  popolazioni  terremotate  delle somme
provenienti da depositi e conti correnti";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "I  redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o
inabitabili  in  quanto  danneggiati  dagli  eventi  sismici  del  23
novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione
del  reddito  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla
definitiva  ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche'
alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso
venga  allegato un certificato del comune, attestante la distruzione,
l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".
    Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis. - Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate
al  sesto comma dell'articolo 3, gia' effettuati alla data di entrata
in  vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda
di  credito,  previa  acquisizione  della  documentazione  di  cui al
settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento
utile  successivo,  a recuperare le ritenute versate e ad accreditare
sul  relativo  deposito  o  conto  corrente  la somma corrispondente,
dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria".
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Gli  atti  ed  i provvedimenti amministrativi adottati, anche in
sanatoria,  le  erogazioni  e  i conferimenti disposti dalla pubblica
amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti
dal  commissario  per  le  zone  terremotate  della  Campania e della
Basilicata,  nel  periodo  di  tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31
ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme
in  vigore,  incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano
le  procedure,  purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso,
ad  assicurare  servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare
esigenze  primarie  dei  cittadini  nelle  zone  colpite dagli eventi
sismici".
    All'articolo 5:
      il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Fino  al  31  dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente
danneggiati  delle  regioni  Campania  e Basilicata e' autorizzato il
collocamento in aspettativa:
        1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di
un  suo  delegato  e  di  un  assessore o consigliere designato dalla
maggioranza  nonche'  di un consigliere della minoranza designato dal
gruppo piu' consistente della stessa;
        2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o
di  un  suo  delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla
maggioranza  e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo
piu' consistente della stessa;
        3)  quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza
e  Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati
dalla  giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati
dal gruppo piu' consistente delle stesse;
        4)  quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori
o  consiglieri  designati  dalla giunta comunale e di due consiglieri
delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse";
      dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
      "Il  collocamento  in  aspettativa e' autorizzato, altresi', in
favore  del  presidente  o  di un consigliere suo delegato di ciascun
consiglio   di  circoscrizione  dei  comuni  capoluoghi  colpiti  dal
terremoto, eletto a norma di legge";
      il secondo comma e' soppresso;
      il terzo comma e' sostituito dal seguente:
      "Fino  al 31 dicembre 1983 nelle comunita' montane comprendenti
i  comuni  disastrati la collocazione in aspettativa e' autorizzata a
favore  del  presidente  o  di  un  suo  delegato,  di un assessore o
consigliere  designato  dalla  maggioranza, nonche' di un consigliere
della Minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa";
      il quarto comma e' soppresso;
      al  quinto  comma, le parole: "Agli amministratori collocati in
aspettativa" sono sostituite dalle seguenti:
      "Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti
commi";
      al  sesto  comma,  le  parole:  "di  cui  al  primo comma" sono
sostituite  dalla seguente: "disastrati" e sono aggiunte, in fine, le
parole: "Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennita' e' concessa
con decorrenza dal 1 luglio 1981";
      al  settimo  comma,  le parole: "gli amministratori incaricati"
sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci o i loro delegati";
      dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
      "Agli   amministratori  ed  ai  consiglieri  di  cui  ai  commi
precedenti  che  prestino  la  propria opera a tempo pieno, e che non
siano  dipendenti  pubblici  o  privati,  spetta, fino al 31 dicembre
1983,  oltre  alle  indennita'  previste  dalla legge, una indennita'
speciale di L. 600.000 mensili.
      Ai  soli  fini  della determinazione delle indennita' di carica
previste  dalla  legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono
equiparati agli assessori.
      Le  spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di
cui  all'articolo  3  della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il
rimborso   alle   aziende   private   dalle   quali   dipendono   gli
amministratori  o  i  consiglieri per i quali e' stato autorizzato il
collocamento in aspettativa.
      Il  trattamento  per  gli  amministratori  e  per i consiglieri
collocati  in  aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici,
e'  a  carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche
ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono";
      il nono comma e' sostituito dal seguente:
      "Tutte  le  amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le
aziende  pubbliche,  anche  se  ad  ordinamento autonomo, provvedono,
entro   trenta   giorni  dalla  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto, alla copertura dei posti vacanti
esistenti  nelle  rispettive  sedi,  uffici  e  servizi ubicati nelle
regioni Basilicata e Campania, nonche', entro il 30 giugno 1982, allo
adeguamento  delle  suddette  sedi,  uffici  e servizi e dei relativi
organici  in  relazione  alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo
delle  suddette  regioni.  La copertura dei posti vacanti avviene, su
domanda  o  di  ufficio,  previo  riesame delle domande presentate in
virtu'  dell'articolo  62  della  legge 14 maggio 1981, n. 219, e non
accolte";
      all'undicesimo comma, sono soppresse le parole:
      "e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino,
Napoli, Potenza e Salerno";
      al  dodicesimo comma, dopo le parole: "segretari comunali" sono
aggiunte  le  seguenti:  "attualmente  in  servizio presso comuni non
appartenenti alle regioni Basilicata e Campania".
    All'articolo  6,  al  primo comma, le parole: "terzo comma, della
legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto comma, della legge 14 maggio 1981,
n.  219,  modificato  dall'articolo  23 del presente decreto", e sono
aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741".
    Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  6-bis.  - Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato del
coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9, approva entro
il  30  maggio  1982  e  il 30 maggio 1983 il piano di riparto tra le
regioni,  di  cui  all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
dei  fondi  rispettivamente destinati per gli anni 1982 e 1983. Detti
piani   devono   essere  riferiti  agli  interventi  di  riattazione,
riparazione,  ricostruzione  di  edilizia  privata,  sulla base delle
effettive  esigenze  di  intervento  formulate  dai  comuni  e  dalle
regioni,  che  devono specificare quali e quanti siano gli interventi
gia' dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e
il   cui  inizio  dei  lavori  sia  esclusivamente  subordinato  alla
erogazione  dei  contributi pubblici, dando priorita' agli interventi
di  ricostruzione  e riparazione previsti dagli articoli 9 e 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
  In  sede  di  prima applicazione del presente articolo, il piano di
riparto  prevede  l'ammontare  del fabbisogno di cassa stimato per il
primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve
avvenire  sulla  base  di  un  rendiconto  semestrale, da parte delle
regioni,   sul   consuntivo   della  spesa  effettuata  nel  semestre
precedente  e  delle  previsioni  di spesa per il semestre successivo
relative  ad  interventi  gia'  dotati  dei requisiti di cui al comma
precedente   e   all'ulteriore   fabbisogno   finanziario,  derivante
dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.
  Il  Ministro  incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma
dell'articolo  9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme
erogate  e  sul  prevedibile  fabbisogno  di  cassa  per  il semestre
successivo.
  Qualora,  nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive
esigenze  di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per
il  1982,  la  Cassa  depositi  e  prestiti e' autorizzata ad erogare
anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza
per  l'esercizio  1982  a  valere  sui fondi derivanti dalla raccolta
postale,  che  saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede
di  assestamento  del  bilancio  ed  eventualmente  con  il  bilancio
relativo all'esercizio 1983.
  I  limiti  di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e
10  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, sono aumentati del 15 per
cento  per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui
alla  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  Gli  stessi  limiti  di  spesa  sono  inoltre aumentati, nelle aree
classificate  con  indice di sismicita' da S = 9 a S = 12, del 15 per
cento  in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di
strutture edilizie sismoresistenti.
  Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
  I  limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della
legge  14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo
e a lire 45 milioni".
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal
terremoto  del  novembre  1980  e  del  febbraio  1981  provvedono ad
autorizzare,  con  priorita'  per  le unita' abitative destinate alla
sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri
precari,  la  esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) del
primo  comma  dell'articolo  3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776,  convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
874,  per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle
commissioni  tecniche  comunali  di cui all'ordinanza del commissario
per  le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla
data del 15 settembre 1981.
    Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono
autorizzate   dai  direttori  dei  lavori  sotto  la  loro  personale
responsabilita'  che  non  comportino  comunque  alcun incremento del
contributo.
    Il  contributo  e' erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui
all'articolo  3  della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del
25  per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei
lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo
15  per  cento  dopo  la  presentazione,  da  parte del direttore dei
lavori, della dichiarazione di agibilita' dell'immobile.
    I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non
diano  inizio  ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al
primo comma, decadono dal beneficio.
    Le  somme  eventualmente  gia'  riscosse, in base al terzo comma,
sono  recuperate  con  le procedure di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia
stata completata la riparazione.
    Il  secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e' sostituito dal seguente:
      "Dalle  provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le
somme  percepite  a  titolo  di  indennizzo  relative ai contratti di
assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
    Il  termine  per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di
pubblicazione   del   presente   decreto   e   finanziati   ai  sensi
dell'ordinanza  del  commissario  per  le  zone terremotate 6 gennaio
1981, n. 80, e' prorogato al 31 luglio 1982.
    Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10
della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  va  detratto l'importo del
contributo  disposto  ai  sensi  del presente articolo. Le perizie di
riparazione  relative  alle  domande  per  il  contributo  di  cui al
medesimo  articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono
essere  presentate  prima  di  un  anno dalla data di concessione del
contributo ai sensi del presente articolo.
    Il  CIPE  emana,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, norme per il
coordinamento  dei  bandi  di  concorso  per  gli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  con  il  bando previsto per l'assegnazione di
alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
    Le  norme  devono  prevedere  la  possibilita' di coordinamento o
unificazione  delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da
assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di
alloggi,  per  la  durata  di  cinque  anni  di inquilini che abbiano
rinunciato  a rientrare in alloggi riattati, purche' non si tratti di
alloggi  impropri,  o  che  abbiano  subaffittato l'alloggio stesso o
quello ottenuto in assegnazione provvisoria".
    All'articolo 8, le parole: "dal comune di Napoli" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dai  comuni  terremotati  della Basilicata e della
Campania".
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il
Ministro   per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  per
l'attuazione  dei  compiti  di  indirizzo  e  di coordinamento di cui
all'articolo  4  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, provvedono a
coordinare  tutti  gli  interventi  degli  organi statali, regionali,
degli  enti  locali  e  di  ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi
anche  dei  poteri  sostitutivi  previsti dalla medesima legge. Tra i
soggetti  utilizzabili  per  le finalita' di cui alla citata legge 14
maggio  1981,  n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Fino   al   31   dicembre  1983,  all'attuazione  coordinata  degli
interventi  previsti  dagli  articoli  21  e 32 della legge 14 maggio
1981,  n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della
legge   medesima,   e   successive   modificazioni   e  integrazioni,
direttamente  o  a  mezzo  di  altri  Ministri all'uopo designati, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  deroga alle procedure
previste   dagli  stessi  articoli  21  e  32  e  a  tutte  le  altre
disposizioni  di  legge  vigenti,  nel  rispetto  delle  norme  della
Costituzione,  dei  principi  generali  dell'ordinamento e nei limiti
degli appositi stanziamenti.
  Per  la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di
cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo
di cui all'articolo 21 della medesima legge puo' essere concesso fino
ad  un  massimo  di  24  miliardi di lire. Le relative domande devono
essere  presentate  entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli
interventi   previsti  dall'articolo  32  della  predetta  legge,  si
provvede  con  la  somma  complessiva  di  lire 500 miliardi a valere
sull'importo  anche  a  tal  fine  destinato dall'articolo 3, secondo
comma,  della  medesima  legge. I finanziamenti previsti all'articolo
15-bis  del  decreto-legge  26 novembre 1980, n. 766, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  22  dicembre  1980, n. 874, sono estesi
anche   alla   realizzazione   degli   investimenti   produttivi   ed
infrastrutturali  nelle  aree  di  nuova  industrializzazione  di cui
all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
  Per  tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  puo'  costituire uno
speciale     ufficio    determinandone,    con    proprio    decreto,
l'organizzazione,   la  dotazione  di  mezzi  e  di  personale  e  la
individuazione  degli  oneri,  che  fanno  carico  al  fondo  di  cui
all'articolo  3  della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per
quanto  possibile,  il personale gia' alle dipendenze della Cassa per
il Mezzogiorno e degli enti collegati.
  Ogni  tre  mesi  il  Ministro  per  gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  deve  riferire  al  Parlamento sulla attivita' di cui ai
precedenti commi per una valutazione sui risultati".
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  le  regioni Basilicata e Campania emanano la
legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
  Fino  a  quando  le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e
comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, nei comuni dichiarati
sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e
28  della  legge  2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta
fermo  l'obbligo  del  deposito  dei progetti e dei relativi allegati
presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilita' per
l'osservanza  delle  norme  per  le costruzioni e riparazioni in zone
sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo,
sul  progettista,  sul  direttore  dei  lavori, sul costruttore e sul
collaudatore.
  La  responsabilita'  di  cui al comma precedente e' estesa anche ai
tecnici  che  hanno  concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui
agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  Nei  comuni  di  cui  al secondo comma l'attuazione degli strumenti
urbanistici  puo'  avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza
dei  programmi  pluriennali  di  cui  all'articolo  13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10".
  All'articolo   12,   dopo   le   parole:  "per  l'installazione  di
prefabbricati"  sono  aggiunte  le seguenti: "e per la costruzione di
edifici".
  All'articolo  13,  le  parole:  "con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  30 aprile 1981 possono prorogare" sono
sostituite  dalle seguenti: "con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono prorogare, o sostituire,".
  Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 13-bis. - Le norme di cui al terzo comma dell'articolo 25-bis
del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  numero  786, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  26  febbraio  1982, n. 51, si applicano
anche  ai  comuni  gravemente  danneggiati  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1981".
  All'articolo 14, dopo le parole: "Il CIPE deve dare priorita'" sono
aggiunte  le seguenti: "di intesa con le regioni interessate," e sono
aggiunte, in fine, le parole:
  ", riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria".
  All'articolo   15,   al   primo   comma,   le  parole:  "ed  uffici
socio-sanitari"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e   centri
socio-sanitari".
  All'articolo 17:
    le parole: "delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai
decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981
e  del  22  maggio 1981" sono sostituite dalle seguenti: "terremotati
delle  regioni  Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri".
  All'articolo 18:
    al  primo  comma,  dopo  la  parola: "determina" sono aggiunte le
seguenti:  ",  sentiti  i  consigli  nazionali degli ordini o collegi
professionali interessati,";
    il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:
    "Per  tutte  le  prestazioni  connesse  con quanto previsto nella
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le parcelle
di  professionisti,  singoli  o  associati, devono essere vistate dal
competente  ordine  o  collegio  professionale. Nel caso di incarichi
conferiti,  anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il
provvedimento   di   incarico   deve  indicare  il  costo  preventivo
dell'opera".
  All'articolo 21 sono aggiunti i seguenti commi:
  "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge
14  maggio  1981,  n.  219,  modificato dall'articolo 23 del presente
decreto,  e'  estesa  alle  opere  di  completamento  delle strutture
edilizie dell'Universita' statale di Napoli.
  Il  CIPE e' altresi' autorizzato ad assegnare all'Universita' degli
studi  di  Salerno,  sui fondi destinati alla regione Campania per il
programma  1982,  la  somma  di  lire  5  miliardi.  Detta  somma  e'
utilizzata,  d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la
regione  Campania,  per  le  finalita'  di cui al titolo VI, capo II,
della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  E'  istituito,  a  valere  sui fondi dell'articolo 3 della legge 14
maggio  1981, n. 219, presso l'Universita' degli studi di Salerno, il
laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.
  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  al fine di consentire un piu'
puntuale  controllo  dei  requisiti  dei  materiali da costruzione da
impiegare  negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti,  concede,  con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui
all'articolo  20  della  legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori
operanti  in  Basilicata  e  Campania,  con  priorita'  alle  domande
presentate anteriormente al 31 dicembre 1981".
  L'articolo 22 e' soppresso.
  L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
    "All'articolo  9  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, nel primo
comma,  lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Il contributo
di  cui  alla  presente  lettera  puo'  essere  utilizzato  anche dai
proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto
del  terremoto  del  novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita'
immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello
in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione".
  All'articolo  9  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, nell'ottavo
comma,  le  parole:  "entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1982".
  All'articolo  14  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel testo
modificato  dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel
secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982"
sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".
  All'articolo  14  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel testo
modificato  dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito,  con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e'
aggiunto in fine il seguente comma:
  "Le  commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unita'
immobiliari  fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10
(uso  abitativo)  sia  ai  sensi  dell'articolo  22 (uso produttivo),
possono   autorizzare   la   spesa   necessaria  alla  riparazione  o
ricostruzione  delle  parti  condominiali  riguardanti  la stabilita'
complessiva dell'edificio".
  All'articolo  15  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, il secondo,
terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Con  il  provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura
di  credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto,
il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal
comma precedente.
  I  rapporti  con  le  aziende  di  credito  sono  disciplinati  con
convenzione approvata dal Ministro del tesoro".
  All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "Per  gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione
dell'articolo  8  si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera
11  giugno  1981  per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di
Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".
  All'articolo  17  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, modificato
dall'articolo  2-bis  del  decreto-legge  26  giugno  1981,  n.  333,
convertito,  con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la
rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Ricostruzione  e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di
enti pubblici".
  Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n.
219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981,
n.  333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n.
456, e' aggiunto il seguente:
  "Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle  sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal
CIPE  a  valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai
sensi del titolo III della presente legge".
  All'articolo  21  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel testo
modificato  dall'articolo  2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n.
333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456
nel  terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 1982".
  All'articolo  22  della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  contributo  di  cui  al  comma precedente e' esteso alle spese
necessarie  per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle
opere,  nonche'  a  quelle relative all'acquisto del terreno qualora,
per   ragioni   sismiche,  di  vincoli  urbanistico-ambientali  e  di
convenienza   economica,   si   renda   necessario  il  trasferimento
dell'impresa".
  All'articolo  22  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, nel secondo
comma,  le  parole:  "entro  nove  mesi  dall'entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1982".
  All'articolo  24  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel terzo
comma,  le  parole:  "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1983".
  All'articolo  28  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219, i commi
settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
  "Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico,
artistico,  monumentale,  vincolati  a norma di legge, nelle more fra
l'adozione  e  l'esame  delle  opposizioni  devono  essere sentite le
competenti  soprintendenze,  le  quali  provvedono  a dare il proprio
parere  limitatamente  agli  edifici sottoposti a vincolo entro e non
oltre  venti  giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine
il parere si intende acquisito.
  Nei  quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
  I  piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o
che   disciplinano   interventi   di  ristrutturazione  senza  alcuna
maggiorazione  della  volumetria preesistente, diventano efficaci con
l'approvazione  della  deliberazione  ai sensi dell'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  In  caso  di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato
o,  in  mancanza  di  esso,  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione che
comportino  maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con
le  deduzioni  del  comune  sulle  osservazioni,  sono  trasmessi per
l'approvazione  alla  regione  che,  nel termine perentorio di trenta
giorni,  delibera  ai  sensi  dell'articolo  10 della legge 17 agosto
1942,  n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i
piani si intendono approvati.
  Dell'approvazione  ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato
attestato  dal  sindaco  con  apposito  decreto  affisso per quindici
giorni all'albo comunale".
  All'articolo  28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo
comma e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  piani  non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per
decorrenza  dei termini alla data di entrata in vigore della presente
legge  seguono  la  procedura  di  cui  al  presente articolo e senza
bisogno  di  altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta
del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione,
secondo  le  competenze  fissate  nel  presente  articolo.  I termini
decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".
  L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente
danneggiati  e,  tra  i  danneggiati,  quelli  dichiarati sismici con
decreto  del  7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai
sensi  dell'articolo  14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980,
n.  776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,
n.  874,  possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle
lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.
  Sono  esclusi  dai  benefici  previsti  dalla  presente  legge  gli
immobili,   quand'anche   inclusi  nei  piani  di  recupero,  la  cui
ristrutturazione  o  ricostruzione,  in  tutto  o  in  parte, non sia
ricollegabile con l'evento sismico.
  Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente
articolo  28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati
in tre mesi.
  Nei  comuni  che  non  si  avvalgono della facolta' di adozione dei
piani  di  recupero,  la ricostruzione o la riparazione degli edifici
distrutti  o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme
vigenti:

  Le  spese  per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
  All'articolo  60  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel testo
modificato  dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito,  con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  maggiori  spese  derivanti,  ai comuni disastrati o gravemente
danneggiati,  dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
  All'articolo  80  della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto
comma e' aggiunto il seguente:
  "La  maggiorazione  del 70 per cento di cui al comma precedente non
si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".
  All'articolo  81  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, nel primo
comma,  dopo  le  parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono
aggiunte  le  seguenti:  "anche  relative  al  recupero di fabbisogni
arretrati".
  All'articolo  84  della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo
comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della
Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di
personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico,  da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli
stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma"".
  Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  23-bis.  - Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a
seguito  del  terremoto  del  23 novembre 1980, e' sospeso fino al 31
dicembre  1983  il  rilascio, anche se deciso con sentenza passata in
giudicato,  di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti,
prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.
  Art. 23-ter. - In attuazione dell'articolo 68 della legge 14 maggio
1981,  n.  219,  i  giovani interessati alla chiamata alle armi negli
anni  1981  e  1982,  residenti nei comuni danneggiati dal terremoto,
sono   dispensati  dal  compiere  il  servizio  di  leva,  anche  con
riferimento al servizio civile sostitutivo.
  Ai   giovani   gia'   incorporati  nell'anzidetto  servizio  civile
sostitutivo  e'  data  facolta'  di  presentare  istanza  di  congedo
illimitato,  ovvero  di  continuare  a  prestare servizio nell'ambito
della  protezione  civile e della ricostruzione, secondo le modalita'
gia'  definite da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei
lavori  pubblici e per i beni culturali e ambientali, in applicazione
dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  Art. 23-quater. - Dopo l'articolo 83 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e' aggiunto il seguente:
  Art. 83-bis - (Alloggi disponibili). - Le unita' immobiliari che si
rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui
al  presente  titolo,  ubicate  nel  centro  storico  di  Napoli come
delimitato  dagli  strumenti  urbanistici  ovvero  in aree soggette a
piano  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo 27 della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  possono  essere dichiarate dal comune di rilevante e
preminente  interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a),
dell'articolo 28 della legge medesima.
  Il  sindaco  di  Napoli  dispone  l'immediata occupazione d'urgenza
delle  unita'  immobiliari  di  cui al precedente comma ed e' tenuto,
entro  sei  mesi  dalla  data  della  pronuncia  della occupazione di
urgenza  medesima,  ad  iniziare  la procedura di esproprio, ovvero a
restituire    le   unita'   immobiliari   interessate   alla   libera
disponibilita' dei proprietari.
  Il  comune  di  Napoli  ha  il  diritto  di  esercitare  prelazione
nell'acquisto  o  nella locazione delle unita' immobiliari inoccupate
destinate  a residenza che siano state riattate o comunque risanate o
ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
  La  prelazione  deve  essere esercitata entro sessanta giorni dalla
comunicazione  del  proprietario  dell'unita'  immobiliare e non puo'
essere  esercitata  nei  soli  casi  relativi  a  donazione, vendita,
locazione  nei  confronti  di  parenti  non oltre il secondo grado di
linea retta.
  Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono
dati  in  locazione  dal  comune  a  soggetti  aventi i requisiti per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per
finalita'  connesse  con la realizzazione del programma straordinario
di cui al titolo VIII della presente legge.
  Qualora  la  prelazione  sia  esercitata  nel  caso  di  offerta in
locazione,  il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e'
interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
  Art. 23-quinquies. - Nelle comunita' montane indicate dall'articolo
60  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  non  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n.
590.
  Art.  23-sexies.  -  Nelle  regioni Basilicata, Campania e Puglia i
provvedimenti     giurisdizionali    che    comportano    sospensione
dell'esecuzione  di atti amministrativi comunque preordinati od utili
per  la  realizzazione  degli  interventi di cui alla legge 14 maggio
1981,  n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro
due  mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della
sentenza decisoria nel merito".
  All'articolo  24,  dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le
seguenti:  "o  di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo" e
sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "Il trasferimento del personale
della  scuola  e'  effettuato  anche  in  soprannumero. Sono altresi'
definitivamente   trasferiti,   a   domanda,  nelle  nuove  sedi  gli
amministratori  comunali  che  per  via  del  loro  incarico  abbiano
ottenuto  il  comando  o  l'assegnazione  provvisoria in uffici dello
Stato,  di  enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto".
  All'articolo  25,  al  secondo  comma,  le parole: "per la gestione
stralcio  prevista  dal"  sono  sostituite dalle seguenti: ", per una
somma  complessiva  non  superiore  a  300  miliardi, per la gestione
stralcio prevista dall'articolo 1 del".
  Dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.   25-bis.  -  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
nella  legge  1  dicembre  1981,  n.  692,  per la durata di tre anni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non si applicano ai
canoni  ed  ai  proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni,
autorizzazioni,   licenze,   contratti   e   provvedimenti   per   la
utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei
comuni terremotati della Campania e della Basilicata.
  I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per
la  utilizzazione  dei  beni di cui al primo comma non possono essere
determinati,  per  lo  stesso  periodo,  in misura superiore a quelli
corrisposti per l'anno 1981.
  Art.  25-ter.  -  Negli  interventi di competenza del Ministero dei
lavori   pubblici  rientrano,  oltre  quelli  riguardanti  l'edilizia
demaniale  e  di  culto,  quelli relativi ai fabbricati di proprieta'
della  regione,  delle  province,  dei  comuni, di enti pubblici e di
privati,   che   erano   destinati   all'accasermamento  delle  forze
dell'ordine  o  a  sede  di  uffici statali all'atto del sisma del 23
novembre  1980  e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda
ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.
  Art.  25-quater. - L'esonero contributivo previsto dall'articolo 10
del   decreto-legge   26  novembre  1980,  n.  776,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i lavoratori
autonomi  artigiani ed esercenti attivita' commerciali, residenti nei
comuni   disastrati   individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, si riferisce ai versamenti
compresi nel periodo dal 23 novembre 1980 al 25 settembre 1981.
  L'esonero  di  cui  al  comma  precedente  si  riferisce anche agli
artigiani  od  agli  esercenti  attivita'  commerciali  residenti nei
comuni  di  Avellino  e  Potenza  nonche' agli artigiani ed esercenti
attivita'  commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o
danneggiati,  individuati  negli  appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subito gravi danni per
effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
  Art.   25-quinquies.   -   La   proroga  di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica in
tutti  i  comuni della Basilicata e della Campania, indipendentemente
dal numero degli abitanti.
  Art. 25-sexies. - L'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' sostituito dal seguente:
    "Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica e'
autorizzato  a  concedere  contributi,  a  valere  sui  fondi  di cui
all'articolo  3  della presente legge, entro il limite complessivo di
lire  20  miliardi,  alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti
pubblici,  Istituti  di  credito  e  dalla FIME, aventi come scopo la
prestazione  di  garanzie  ai  fini  di  facilitare l'ottenimento del
credito  bancario  e  di  ridurre gli oneri finanziari a carico delle
imprese  danneggiate  dal  terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981".
  Art.  25-septies.  -  Le disposizioni del presente decreto, escluse
quelle  del primo comma dell'articolo 5, si applicano anche ai comuni
della  regione  Puglia  indicati  nell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981".
 

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