Legge Ordinaria n. 251 del 10/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1982 n. 132)
Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo,  il quarto e il quinto comma dell'articolo 116 del testo
unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
sostituiti dai seguenti:
  "In  ogni  caso  la  retribuzione  annua  e' computata da un minimo
corrispondente  a  trecento  volte  la retribuzione media giornaliera
diminuita  del  trenta  per  cento  ad  un  massimo  corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta
per  cento.  A  questo  effetto, la retribuzione media giornaliera e'
fissata  per  ogni  anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre
mesi  dalla  scadenza  dell'anno stesso, con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del
tesoro,   sulle   retribuzioni  assunte  a  base  della  liquidazione
dell'indennita'  per  inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul
lavoro   avvenuti   e   da   malattie   professionali   manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.
  Ove  sia  intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente  fissata,  una  variazione in misura non inferiore al
cinque  per  cento,  il  decreto interministeriale determina la nuova
retribuzione  media  giornaliera per gli effetti di cui al precedente
comma  e  indica,  per  gli  effetti  di  cui  al penultimo comma del
presente  articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo
di tempo considerato.
  La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno,
si  computa  con  quelle  verificatesi  negli  anni successivi per la
determinazione della retribuzione media giornaliera".
  Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 116 del testo unico delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per
il  quale  ha  effetto  il decreto interministeriale di cui al quarto
comma  del  presente  articolo, sono riliquidate, con effetto da tale
data  e  a  norma  del  presente  decreto, su retribuzioni variate in
relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto
stesso.
  Per  il  periodo  1  luglio  1983-30 giugno 1984, la determinazione
della   nuova  retribuzione  media  giornaliera  terra'  conto  della
variazione  intervenuta  in  misura  non inferiore al dieci per cento
rispetto  alla  retribuzione  media  giornaliera, fissata con decreto
interministeriale 3 luglio 1980".
 

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