Legge Ordinaria n. 271 del 10/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1982 n. 140)
Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso gia' di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'Avvocatura dello Stato ha facolta' di conferire - in relazione a
particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del
presente  articolo  a  procuratori  legali  per  quanto  concerne  lo
svolgimento  di  incombenze  di  rappresentanza nei giudizi, civili e
amministrativi,   che   si   svolgono   nelle   sedi   degli   uffici
dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali,
relativi a materie riguardanti enti soppressi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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