Legge Ordinaria n. 51 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1982 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,
recante disposizioni in materia di finanza locale,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso. 
  All'articolo 2, nel secondo  comma,  le  parole:  ";  con  appositi
allegati viene fornita la dimostrazione della  quantificazione  degli
stanziamenti" sono sostituite dalle  seguenti:  ".  La  dimostrazione
della quantificazione delle entrate viene fornita con il  certificato
di cui al quarto comma dell'articolo 6". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Per i servizi pubblici  a
domanda individuale, le province, i comuni,  i  loro  consorzi  e  le
comunita' montane sono tenuti a  richiedere  la  contribuzione  degli
utenti, anche a carattere non generalizzato. 
  In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la
deliberazione del bilancio ed in ogni caso  non  oltre  il  31  marzo
1982,  procedono  alla  revisione  generale  delle  tariffe   e   dei
contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi  erogati  a
titolo gratuito o di nuova istituzione. 
  Per i servizi per i quali viene gia' corrisposta una contribuzione,
i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel  loro  complesso,
debbono essere incrementati di una aliquota non  inferiore  al  venti
per cento. 
  Per i servizi gia' erogati a titolo gratuito e per quelli di  nuova
istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro
rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento
delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate  extra
tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti  dai  servizi  di
carattere produttivo. 
  Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente  montani  con
popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette  aliquote
percentuali sono ridotte al sedici per cento. 
  Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono  evidenziate
notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi. 
  Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati
all'inserimento sociale dei portatori  di  handicaps,  quelli  per  i
quali le vigenti norme  prevedono  la  corresponsione  di  tasse,  di
diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico". 
  Dopo l'articolo 4 e'  aggiunto  il  seguente:  "Art.  4-bis.  -  Il
complesso delle  spese  correnti  per  l'anno  finanziario  1982  dei
comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui  al
comma seguente, non puo' subire un incremento superiore al sedici per
cento delle spese impegnate nel 1981. 
  Agli effetti del primo comma non si tiene  conto  delle  spese  una
tantum, delle perdite e dei contributi per  i  servizi  di  trasporto
pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese  interamente
finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese  quelle
sanitarie, degli ammortamenti e delle spese  figurative  che  vengono
iscritte in bilancio secondo le  vigenti  disposizioni  e  di  quelle
recate dal presente decreto. 
  Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per  il  1980  e'
inferiore alla media nazionale  determinata  ai  sensi  dell'articolo
11-bis e che presentano il  bilancio  con  un'eccedenza  di  entrata,
possono utilizzare tale eccedenza per investimenti  o  per  ulteriori
spese correnti. 
  Per  le  spese  di  personale  gli  impegni  dell'anno  1981   sono
rivalutati dell'importo necessario per rapportare su  base  annua  la
spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981. 
  Le spese relative ai servizi di carattere  produttivo,  gestiti  in
economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi,  concernenti
l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa
trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del  bilancio  1982
nella misura corrispondente ai prevedibili  fabbisogni  di  gestione,
anche oltre  i  limiti  di  cui  al  presente  articolo.  L'eventuale
maggiore importo della previsione di spesa,  rispetto  ai  richiamati
limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione
nell'aumento  delle  previsioni  iscritte,  per   il   corrispondente
servizio, nella parte entrate del  bilancio  1982.  Tale  norma  deve
essere osservata  anche  per  eventuali  variazioni  che  si  rendano
necessarie in corso di esercizio. 
  Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per
la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono  essere
previste nella misura corrispondente  ai  prevedibili  fabbisogni  di
gestione anche oltre i  limiti  di  cui  al  presente  articolo.  Sui
relativi capitoli non possono essere disposti  storni  di  fondi  per
l'aumento di altri capitoli di spesa. 
  La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente,  non
impegnata alla fine dell'esercizio,  e'  portata  in  detrazione  dei
trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983". 
  All'articolo 5, 
  nel primo comma, lettera a), sono soppresse le parole:  "-  per  la
parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni
e servizi -" e le parole: "del 14 per cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del quindici per cento per i  comuni  terremotati  di  cui
all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno,  per
i comuni totalmente montani con popolazione  inferiore  a  cinquemila
abitanti e per i comuni e le  province  la  cui  spesa  corrente  pro
capite nel  1980,  determinata  ai  sensi  dell'articolo  11-bis,  e'
inferiore alla media nazionale. L'incremento e' del tredici per cento
per gli altri comuni e province"; 
  al secondo comma, sono soppresse le  parole:  "nonche'  l'ammontare
complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi
finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai  sensi
dell'articolo  25  del  decreto-legge  28  febbraio  1981,   n.   38,
convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153". 
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - Gli  enti
locali  che  non  riescono  a  pareggiare  il  proprio  bilancio  con
l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel
bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non
superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981,  a
condizione che: 
    a) istituiscano per l'anno  1982  l'addizionale  per  il  consumo
dell'energia   elettrica   per   entrambe   le   categorie   previste
dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati; 
    b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7. 
  L'erogazione del contributo integrativo e' disposta  a  consuntivo,
previo invio al Ministero dell'interno, entro il  termine  perentorio
del 30 aprile 1983,  di  una  dichiarazione  attestante  le  nuove  e
maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel  corso  del  1982,
nonche'  notizie  sulle  entrate  in  generale,  firmate  dal  legale
rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme  al  modello  che
sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani e l'Unione delle province d'Italia. 
  Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli  oneri
di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  11  del  decreto-legge  28
febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge  23  aprile  1981,  n.  153,  con  le  quote   dell'avanzo   di
amministrazione  rimaste  nella  loro  disponibilita'  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere,
per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale. 
  Gli  enti  di  cui  al  comma  precedente  non  possono  deliberare
l'assunzione di mutui con istituti di  credito  diversi  dalla  Cassa
depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro  e  dall'Istituto  di
credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del
tesoro". 
  All'articolo 6, 
  nel primo comma, le parole: "trasferimenti  di  cui  al  precedente
articolo 5"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "contributi  di  cui
all'articolo 5"; 
  nel quarto comma, le parole:  "31  gennaio  1982"  sono  sostituite
dalle seguenti: "10 marzo 1982"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con  questo  al
competente organo regionale di controllo, il quale attesta  in  calce
al certificato stesso il favorevole esito  del  controllo  effettuato
sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto  esame  e
comunque non oltre il 31  maggio,  con  le  modalita'  stabilite  nel
decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  precedente,  ai  Ministeri
dell'interno e  del  tesoro  e  alla  regione  e  ne  restituisce  un
esemplare all'ente". 
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 6-bis. - E' confermata per  l'anno  1982  l'autorizzazione  a
concedere le assegnazioni previste dal  secondo  comma  dell'articolo
10-bis del decreto-legge 29 dicembre  1977,  n.  946,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43". 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel  1980,
determinata ai sensi dell'articolo 11-bis  e'  inferiore  alla  media
nazionale e  che  non  chiedono  il  contributo  integrativo  di  cui
all'articolo  5-bis  possono  utilizzare  il  cinquanta   per   cento
dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo
deliberato, per l'intero ammontare o  per  la  quota  non  utilizzata
nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese  correnti
oltre i limiti  fissati  nell'articolo  4-bis.  Gli  enti  con  spesa
corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare
l'avanzo esclusivamente per  il  finanziamento  di  investimenti,  di
residui passivi  perenti  reclamati  dai  creditori  e  di  eventuali
passivita' relative ad esercizi pregressi. 
  I comuni e le province che chiedono il  contributo  integrativo  di
cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di  cui  al  comma
precedente, al netto dell'ammontare dei residui  dichiarati  perenti,
esclusivamente per il finanziamento di eventuali passivita'  relative
ad esercizi pregressi e per il finanziamento di  spese  correnti  nei
limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la
loro spesa corrente pro capite  e'  superiore  alla  media  nazionale
ovvero per il sessantacinque per  cento  se  la  spesa  corrente  pro
capite e' inferiore a detta media. 
  La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel  corso
del 1982 e' portata in detrazione del  contributo  integrativo  dello
Stato. 
  Gli enti locali di  cui  al  secondo  comma  debbono  destinare  il
settanta per cento delle entrate  una  tantum,  al  netto  di  quelle
dovute per legge o a seguito di sentenza,  a  copertura  delle  spese
correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis". 
  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel  1980,
determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e'  inferiore  alla  media
nazionale e  che  non  chiedono  il  contributo  integrativo  di  cui
all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta  per  cento  delle
nuove o maggiori entrate  accertate  nell'esercizio  per  l'ulteriore
espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati  nell'articolo
4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite  superiore  alla  media
nazionale  che  non  chiedono  il  contributo   integrativo   debbono
utilizzare  le  nuove  o  maggiori  entrate  esclusivamente  per   il
finanziamento di investimenti. 
  I comuni e le province che chiedono il  contributo  integrativo  di
cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate
per  il  sessanta  per  cento  a  riduzione  del  contributo  stesso.
L'ulteriore quaranta per cento deve essere  destinato  esclusivamente
ad investimenti o a spese  una  tantum  relative  ad  interventi  sul
patrimonio immobiliare". 
  All'articolo 9, 
  nel  primo  comma,  le  parole:  "i  comuni  e  le  province"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "le  province  nonche'  i  comuni   con
popolazione superiore a 20.000 abitanti"; e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  "Per comprovate,  indilazionabili  esigenze  di  singoli  comuni  e
province,  il  Ministro  del  tesoro,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, puo' elevare il predetto limite". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non
possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la
cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime
portino il numero dei dipendenti, esclusi i  lavoratori  assunti  per
esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del  personale  in
servizio a qualunque titolo nell'anno 1981. 
  Il limite del comma precedente non si applica: 
    a) per il personale previsto nella pianta organica approvata  dei
comuni terremotati  della  Basilicata  e  della  Campania  dichiarati
disastrati, nonche' dei  comuni  terremotati  del  1979,  individuati
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita',
sono  tenuti  a  dare  la  precedenza  alle  assunzioni  relative  al
personale tecnico per la ricostruzione; 
    b) per le  quote  percentuali  di  personale  dei  comuni,  delle
province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle
quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e  dal  quarto
comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28  febbraio  1981,  n.  38,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  1981,
n. 153. Tali quote percentuali  debbono,  per  altro,  comprendere  i
posti istituiti o da istituire per la attivazione delle  nuove  opere
costruite ed ultimate nell'anno 1981  o  al  30  settembre  1982.  Le
assunzioni di  cui  alla  presente  lettera  non  possono,  comunque,
avvenire prima del 1 ottobre 1982; 
    c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica
approvata degli altri comuni terremotati  non  dichiarati  disastrati
della Basilicata, Campania e Puglia. Detti  enti  possono  coprire  i
posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non
possono aver luogo prima del 1 luglio 1982; 
    d)  per  il  personale  tecnico   strettamente   necessario   per
l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione
della legge  10  maggio  1976,  n.  319,  qualora  siano  state  gia'
completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c). 
    I comuni, le province, i loro consorzi e  le  rispettive  aziende
che hanno gia' esaurito  l'utilizzazione  delle  quote  1981  possono
procedere alle assunzioni di personale  per  il  funzionamento  delle
nuove opere  costruite  alle  citate  date  usando  solo  l'eventuale
disponibilita'  per  posti  resisi  vacanti  nella  pianta   organica
approvata ed anche in altri settori. 
    La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta  organica
per il  funzionamento  della  nuova  opera  deve  essere  sottoposta,
rispettivamente,  all'esame  del  competente  comitato  regionale  di
controllo, anche per il merito, o della commissione centrale  per  la
finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto
al personale strettamente necessario per  l'attivazione  delle  nuove
opere, ovvero investa anche le strutture parziali  o  generali  della
pianta organica dell'ente. 
    Il  comitato  regionale  di  controllo  invia  alla   commissione
centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni
adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente. 
    Ferme  restando  le  modalita'  di   assunzione   del   personale
straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  8
gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di
assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a  sei  mesi  il
personale assunto per supplenza dei titolari. 
    La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero  periodo
di assenza della titolare. 
    La disposizione di cui al precedente comma si applica,  altresi',
in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre  che  si
tratti di posto unico in organico. 
    Gli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  previste  dal  presente
articolo devono essere contenuti  nei  limiti  fissati  dall'articolo
4-bis". 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di  lire  4.000
miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del  decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 38,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e'  elevato,  rispettivamente,  a
lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi  per
l'esercizio 1983. 
  Per l'anno 1984  l'importo  dei  mutui  che  la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500  miliardi
di lire. 
  Per l'esercizio  1982  l'importo  di  4.500  miliardi  di  lire  e'
ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi  e  prestiti
secondo i parametri gia'  adottati  per  i  4.000  miliardi  di  lire
previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 
38. 
  Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla  contrazione
di nuovi mutui  da  parte  dei  comuni  resta  fissato  nella  misura
calcolata  per  l'anno  1981  qualora  risulti  superiore  a   quello
determinato ai sensi dell'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1978, n. 43". 
  Dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 11-bis. - Agli effetti del presente decreto,  con  esclusione
di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro  capite  e'
calcolata sulla base dei seguenti principi: 
    a) l'indice di spesa di cui  al  presente  articolo  e'  ricavato
dalla spesa corrente prevista originariamente nel  titolo  primo  del
bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario  di
cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  7  maggio  1980,  n.  153,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 
299; 
    b) la spesa e' decurtata  delle  quote  consortili  segnalate  al
Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12; 
    c) le classi di popolazione sono cosi' definite:  meno  di  1.000
abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000  a  4.999,  da
5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999,  da  60.000  a
99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre. 
    Le medie su base nazionale  e  per  classi  di  popolazione  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro  il
10 marzo 1982. 
    Nel certificato di cui all'articolo 6  da  allegare  al  bilancio
1982 sono evidenziate le notizie relative alle  entrate  per  servizi
consortili  ed  alle  entrate  e  spese  per  servizi  di   carattere
produttivo. 
  Art. 11-ter. - All'articolo 11 della legge  28  novembre  1980,  n.
784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti: 
    "I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo
europeo di sviluppo regionale sono erogati  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, che a tal fine istituisce  apposita  contabilita'  separata
alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari  mezzi
finanziari con decreti del Ministro del tesoro. 
    I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera
raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso
dell'opera  stessa  ed  in  misura  corrispondente  allo   stato   di
avanzamento. 
    Nell'ipotesi che  i  comuni  o  loro  consorzi  si  avvalgano  di
societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la
costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato
dal comune, e' presentato dal legale rappresentante  della  societa',
sotto  la   sua   personale   responsabilita',   corredato   da   una
dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto  negli  appositi
albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha  luogo
dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una  idonea  garanzia
per  il  completamento  della  parte  dell'opera  non   coperta   dai
contributi. 
    In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari  acquisiti
e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore
principale e le bretelle economicamente forti  di  cui  al  numero  8
della delibera de CIPE del 27 febbraio 1981, detti  mezzi  finanziari
sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro
temporaneo impiego allo scopo di accelerare  la  realizzazione  delle
opere previste dal presente  articolo,  ivi  compresi  gli  adduttori
secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. 
    Il Ministro del tesoro, anche  in  deroga  all'articolo  2  della
legge 26 novembre 1975, n. 748,  stabilisce  con  propri  decreti  le
modalita' per la messa a disposizione dei predetti  mezzi  finanziari
presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le  misure  e
le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e  per  il
loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. 
    La  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  affidare   con   apposite
convenzioni ad istituti ed aziende  di  credito  l'istruttoria  delle
domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente  articolo
"". 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'anno 1982 e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero  dell'interno  un  fondo  perequativo  per  la  finanza
locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato  ai  comuni
con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente  pro
capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo 11-bis. 
  Ai fini di cui al comma precedente, dalla  spesa  corrente  desunta
dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte: 
    1) per i comuni aventi  spese  consortili,  le  quote  consortili
previste nel titolo terzo  dell'entrata  del  bilancio  1980,  previa
comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da  farsi,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982,
con attestazione a firma del sindaco e del segretario; 
    2) per i comuni terremotati, il  trenta  per  cento  della  spesa
corrente; 
    3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e  per  i  comuni
interamente montani con popolazione fino a  cinquemila  abitanti,  il
dieci per cento della spesa corrente. 
  Le erogazioni a carico del fondo devono essere  contenute  entro  i
limiti dell'ammontare del  fondo  medesimo,  la  cui  ripartizione  a
favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad  iniziare  da  quelli
che si trovano piu' lontani rispetto alla spesa corrente  pro  capite
come sopra determinata, previa detrazione delle  somme  attribuite  a
titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi  dell'articolo
25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. 
  Ad  avvenuta  comunicazione  degli  importi  spettanti,  i   comuni
effettuano le conseguenti variazioni di  bilancio,  in  eccedenza  ai
limiti fissati all'articolo 4-bis. 
  I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente  per
l'attivazione di nuovi servizi o per  il  potenziamento  dei  servizi
esistenti. 
  Il Ministero dell'interno provvede  a  comunicare  la  ripartizione
entro il 30 giugno 1982". 
  All'articolo 13, 
  nel  primo  comma,  le   parole:   "dell'importo   dell'avanzo   di
amministrazione risultante al 31 dicembre 1981" sono sostituite dalle
seguenti: "del sessanta  per  cento  dell'avanzo  di  gestione  della
competenza 1981"; 
  il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli  avanzi  di
gestione 1981 devono  essere  notificati  al  Ministero  dell'interno
entro il 31 maggio 1982"; 
  il terzo comma e' soppresso; 
  il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai  seguenti:  "Le
province e i comuni con popolazione  superiore  a  ottomila  abitanti
sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi  alla  Corte  dei
conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi  da  parte
degli organi regionali di controllo.  Essi  sono  tenuti  altresi'  a
trasmettere  alla  Corte  le  relazioni  dei  revisori  nominati  dal
consiglio comunale e ogni altro documento e informazione  che  questa
richieda. 
  Entro il 31 luglio la  Corte,  in  apposita  sezione,  comunica  ai
Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi  pervenuti,  il
piano delle rilevazioni che si propone di compiere  e  i  criteri  ai
quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In  ogni  caso
la Corte  esamina  la  gestione  finanziaria  degli  enti  che  hanno
registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e  la
cui spesa pro capite e' superiore alla media. La Corte puo'  chiedere
dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri. 
  La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i
risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e  sul  buon
andamento dell'azione amministrativa degli enti. 
  Al fine di costituire la  sezione  prevista  al  quarto  comma,  le
dotazioni organiche  del  personale  di  magistratura  relative  alle
qualifiche inferiori a presidente  di  sezione,  rese  cumulative  in
un'unica dotazione organica,  sono  aumentate  di  venti  unita'.  La
dotazione organica per la  qualifica  di  presidente  di  sezione  e'
aumentata di una unita'. I posti  di  consigliere  non  riservati  ai
primi referendari della Corte dei conti restano fissati  nella  meta'
dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella
B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345". 
  All'articolo 14, 
  il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il sessanta  per  cento
degli interessi attivi maturati al 31 dicembre  1981  sulle  giacenze
nelle contabilita' speciali intestate ai comuni e  alle  province  ai
sensi dell'articolo 14 del  decreto-legge  7  maggio  1980,  n.  153,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n.
299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 
119,   sono   versati   ad   appositi   conti   correnti   denominati
rispettivamente  "Ministero  dell'interno  -  Fondo  perequativo  dei
bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'interno  -  Fondo
perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982""; 
  al secondo comma, le parole: "sul conto corrente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sui conti correnti"; 
  al terzo comma,  le  parole:  "Al  predetto  conto  corrente"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ai predetti conti correnti" e le  parole:
"del primo e secondo comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
primo comma"; e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:  "Le  somme
relative al pagamento degli interessi vincolati  a  norma  del  primo
comma sono progressivamente rimborsate  ai  comuni  e  alle  province
aventi diritto mediante la utilizzazione degli  introiti  di  cui  al
comma precedente". 
  All'articolo 15, 
  nel primo comma, le parole: "del conto  corrente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei conti correnti" e sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "e tra le province". 
  All'articolo 16, 
  nel primo comma, e' soppresso l'ultimo periodo; 
  il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie
delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve  essere
determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri
finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione  eseguite  o  da
eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente  pone  a
carico delle amministrazioni comunali". 
  All'articolo 17, 
  il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le deliberazioni istitutive della addizionale sono  immediatamente
esecutive. Esse  devono  essere  adottate  e  comunicate  all'impresa
distributrice dell'energia elettrica  entro  il  31  marzo  1982.  Le
deliberazioni comunicate entro il 1 febbraio 1932 hanno  effetto  sui
consumi  verificatisi  dal  1  gennaio  1982  e   quelle   comunicate
successivamente si applicano ai consumi  verificatisi  dal  1  aprile
1982"; 
  l'ultimo comma e' soppresso. 
  All'articolo 18, 
  nel quarto comma, alla lettera a) le parole: "400  metri  quadrati"
sono sostituite dalle seguenti: "200 metri quadrati" e  alla  lettera
b) le parole: "superiore  a  400"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"superiore a 200"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui
termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al
31  gennaio  1982,  possono  essere  versati  senza  applicazione  di
sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
  All'articolo 19, 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1  al
31 gennaio  1982,  possono  essere  versate  dai  contribuenti  senza
applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  All'articolo 20, 
  il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono  deliberare,
entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per  la  raccolta  ed  il
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in  misura  tale  che  il
gettito complessivo del  tributo  sia  pari  al  costo  del  relativo
servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore  per
l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od  alla
minore entita' sufficiente al raggiungimento del detto pareggio.  Gli
aumenti  medesimi  non  possono  comunque  eccedere  la  misura   del
cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente  ad  assicurare
la copertura del cinquanta per  cento  del  costo  complessivo,  deve
essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo"; 
  al terzo comma, le parole: "almeno il  cinquanta  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "almeno il trenta per cento". 
  All'articolo 22, e' aggiunto il seguente comma: 
  "In ogni caso le  entrate  di  competenza  per  l'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili devono essere  previste  con
un  incremento  pari  al  sedici  per  cento  rispetto  alle  entrate
definitivamente previste nel 1981. Qualora alla  fine  dell'esercizio
gli accertamenti per la suddetta  imposta  risultino  inferiori  alle
previsioni  e  la  differenza  non   sia   compensata   da   maggiori
accertamenti di altri tributi, essa e' corrisposta dallo  Stato.  Ove
gli  accertamenti  risultino  superiori  alle  previsioni,   l'intera
maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali
previsti dal presente decreto". 
  L'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  "Ai fini del finanziamento della costruzione  e  ampliamento  delle
ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982,  anche  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  a
concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma,  Genova  e  Napoli
per un importo complessivo di 65  miliardi  di  lire,  attingendo  al
fondo di cui all'articolo 11. 
  Con successivo provvedimento: 
    a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto
del  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione   economica,
finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di
65 miliardi di lire; 
    b) sara' stabilito che a valere dal 1 gennaio 1983  i  comuni  di
Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie
sui propri tributi locali in misura tale  da  consentire  un  gettito
annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato". 
  All'articolo 24, e' aggiunto il seguente comma: 
  "In deroga  a  quanto  disposto  dal  secondo  e  dal  terzo  comma
dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni, le  regioni  e  gli  enti  gestori  del
servizio possono adottare i provvedimenti di  competenza  per  l'anno
1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il  30  settembre  dello
stesso anno". 
  All'articolo 25, 
  nel primo comma, le parole: "sono aumentati di  dieci  volte"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono aumentati di nove volte"; 
  al secondo comma, nel capoverso, le  parole:  "in  L.  1.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "in L. 500". 
  Dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 25-bis. - Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19,  20  e
22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del
novembre  1980,  individuati  con  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981. 
  Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni  di  cui
agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente
all'anno 1982. 
  Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma  del  novembre  1980,
individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno  1982,  quelle  di  cui
agli articoli 3, 24, primo comma, e 25". 
  All'articolo 26, il primo comma e' soppresso. 
  All'articolo 27, nel secondo comma, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: "L'importo di cui alla lettera a) del comma  precedente
e' finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per  le
regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle  somme  loro
spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge  16  maggio  1970,  n.
281, e, per le regioni a statuto  speciale,  in  sede  di  erogazione
delle somme loro spettanti ai  sensi  dell'articolo  9  della  stessa
legge". 
  Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 27-bis. - Per  i  contributi  erogati  dalle  amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni nonche' dai loro consorzi e associazioni e
dalle comunita' montane a favore  di  aziende  esercenti  i  pubblici
servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la
copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni. 
  Art. 27-ter. - In attesa dell'emanazione della normativa  regionale
di attuazione dell'articolo 6 della legge 10  aprile  1981,  n.  151,
concernente i principi e  le  procedure  per  la  determinazione  dei
contributi per la gestione dei servizi di trasporto  pubblico  locale
di cui al primo  comma  dell'articolo  1  della  legge  medesima,  le
regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale,
acconti bimestrali a favore delle aziende di  trasporto  pubbliche  e
private che esercitano i servizi sopramenzionati. 
  Detti acconti sono determinati in ragione di  un  importo  comunque
non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi
di gestione disposti dai comuni  e  dalle  province  per  l'esercizio
1981, nonche' delle  erogazioni  regionali  corrisposte  allo  stesso
titolo per l'anno 1981. 
  Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli
effetti di quanto previsto dall'articolo 26. 
  Art. 27-quater. - Il terzo comma dell'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151, e' sostituito dal seguente: 
    "Per il 1983 e per gli anni successivi la  variazione  del  fondo
sara'  determinata,  con  apposita  norma  da  inserire  nella  legge
finanziaria,  anche  in  relazione  all'incremento  della  componente
prezzi nella variazione del  prodotto  interno  lordo  ai  prezzi  di
mercato,  verificatosi  nell'anno  precedente  e   risultante   nella
relazione generale sulla situazione economica del Paese". 
    E' soppresso il quarto  comma  dell'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151. 
  Art. 27-quinquies. - Per le  aziende  appartenenti  alle  categorie
individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10  della  legge
21 dicembre 1978,  n.  843,  il  contributo  degli  enti  proprietari
relativo alla  perdita  di  gestione  prevista  per  l'anno  1982  e'
determinato sulla base della perdita  presunta  dell'esercizio  1981,
tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno  1981  per  il
graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra,
in relazione ai valori monetari. 
  A fronte del contributo  di  cui  al  comma  precedente,  gli  enti
proprietari  sono  autorizzati  ad  assumere  un   mutuo,   a   norma
dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 
  Art.  27-sexies.  -  Nella  determinazione  delle   tariffe   degli
acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante  azienda
speciale,  si  deve  tener  conto  dei  costi  previsti  nei  bilanci
regolarmente  approvati  dai  rispettivi   consigli   e   dall'organo
regionale di controllo. 
  I comitati provinciali prezzi  sono  tenuti  a  pronunciarsi  sulle
domande  di  revisione  delle  tariffe  entro   trenta   giorni   dal
ricevimento. 
  Decorso il termine suindicato senza  che  il  comitato  provinciale
prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si  intende  accordata
nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per  le
revisioni tariffarie che non superano il limite del venti  per  cento
ed e' estesa agli acquedotti in concessione privata. 
  Art. 27-septies. - Le aziende  in  pareggio  delle  regioni,  delle
province, dei comuni, singole o consorziate,  anche  aventi  autonoma
personalita' giuridica, istituite per  la  gestione  dei  servizi  di
pubblica utilita', possono contrarre,  previa  formale  deliberazione
dei suddetti enti territoriali o  loro  consorzi  e  subordinatamente
alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con  garanzia
reale sul patrimonio loro assegnato. 
  Art. 27-octies. - L'espressione "successive variazioni esecutive  a
norma di legge", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18  del
decreto-legge 28 febbraio 1981,  n.  38,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n.  153,  deve  intendersi
comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione
delle aziende, consorzi  e  servizi  di  trasporto,  e  recepite  nei
bilanci consuntivi degli enti proprietari  approvati  dai  competenti
organi regionali di controllo. 
  Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale  e
limitatamente alle voci concernenti i contributi  e  le  perdite  dei
servizi di trasporto pubblico, ad apportare  le  relative  variazioni
del certificato  finanziario  allegato  al  bilancio  1981  entro  il
termine perentorio del 30 aprile 1982. 
  Art.  27-nonies.  -  A  partire  dall'esercizio  1982,   il   conto
consuntivo delle aziende pubbliche locali e' sottoposto all'esame  di
un collegio di revisori dei conti nominato  dal  consiglio  dell'ente
locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti  agli  ordini
professionali provinciali dei dottori commercialisti e  ragionieri  e
tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. 
  Il collegio elegge nel proprio seno un presidente. 
  I revisori dei conti possono  essere  invitati  alle  sedute  della
commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto. 
  Al collegio dei  revisori  spetta  di  vigilare  sulla  regolarita'
contabile  ed  in  generale  sulla   gestione   economico-finanziaria
dell'azienda, nonche' di attestare la corrispondenza  del  rendiconto
alle  risultanze  delle  scritture  contabili,   redigendo   apposita
relazione nella quale siano evidenziate le  corrette  valutazioni  di
bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti,  ratei
e risconti. 
  Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un
volume di ricavi  superiore  a  5  miliardi  di  lire,  il  collegio,
affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori  o  da  una
societa' di certificazione, scelti dall'ente proprietario,  oltre  ad
esercitare le funzioni di cui  ai  commi  precedenti,  ogni  triennio
redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in  cui  sono
quantificati in termini economici i dati della gestione  aziendale  e
le  possibili  soglie  ottimali  di  rendimento,  in  riferimento   a
parametri  nazionali  elaborati  dalle  associazioni   nazionali   di
categoria". 
  All'articolo 34, nel primo comma, le parole:  "L.  40.000,  con  un
aumento di L. 10.000 per ogni miliardo  di  capitale  in  piu'"  sono
sostituite dalle seguenti: "L. 40.000; societa' con capitale  sociale
deliberato da oltre 1 miliardo a  10  miliardi:  L.  50.000,  con  un
aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi  di  capitale  in  piu',  o
frazione di 10 miliardi". 
  All'articolo 36 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Il predetto  importo  e'  parzialmente  destinato  alle  spese  di
gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del  bilancio
e della programmazione economica  mediante  assegnazione  a  ciascuna
comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre  a  lire
1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'". 
  Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 36-bis. - Ai comuni  terremotati  della  Basilicata  e  della
Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre
mutui di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano
provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili. 
  In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo  24  del
decreto-legge 28 febbraio 1981,  n.  38,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  aprile  1981,  n.  153,  la  quarta
trimestralita' dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai
comuni di cui al primo comma puo' essere erogata  anche  in  pendenza
della deliberazione del conto consuntivo 1979. 
  Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere,  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle
norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi. 
  Art. 36-ter. - Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli
5, 5-bis e 12 del presente decreto  sono  considerati  terremotati  i
comuni della Sicilia individuati con i decreti del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n.  210,  e  con
l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491,  e  con
l'articolo  11-ter  del  decreto-legge  12  febbraio  1973,   n.   8,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  aprile  1973,
n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo  1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  19  ottobre
1979,  nonche'  i  comuni  del  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti   dal
terremoto del 1976 ed i comuni della  Basilicata,  della  Campania  e
della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980. 
  Art. 36-quater.  -  Ai  componenti  la  commissione  istituita  dal
Ministero dell'interno per la rilevazione del  livello  dei  pubblici
servizi locali e per  la  ricerca  dei  parametri  obiettivi  per  la
distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge
28 febbraio 1981, numero 38, convertito in legge, con  modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento  economico
attribuito ai componenti  la  commissione  centrale  per  la  finanza
locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39. 
  Art. 36-quinquies. - Ai sensi e per gli effetti di quanto  previsto
dall'articolo 21, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 421,  in  sede  di  prima  applicazione
dell'istituto  della  perenzione  amministrativa,  per  anno  in  cui
l'impegno si e' perfezionato va  inteso  l'esercizio  finanziario  in
cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7  maggio  1980,  n.
153, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7  luglio
1980, n. 299, e' stata operata la verifica straordinaria dei residui. 
  Art. 36-sexies. - Per i comuni e le province che  hanno  in  corso,
congiuntamente  alla  formazione  del  conto  consuntivo   1980,   la
revisione straordinaria  dei  residui  attivi  e  passivi  prescritta
dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980,  n.  299,  il
divieto alla contrazione di nuovi mutui  stabilito  dall'articolo  19
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,  n.  421,
rimane sospeso fino al 31  ottobre  1982.  Il  termine  previsto  dal
quinto comma del medesimo articolo 29 e' parimenti  prorogato  al  31
ottobre 1982. 
  Art. 36-septies. - I comuni  del  Mezzogiorno  hanno  diritto  alle
agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la
cui spesa corrente pro  capite  e'  inferiore  alla  media  nazionale
calcolata ai sensi dell'articolo 11-bis, salvo per quanto riguarda la
destinazione degli avanzi di amministrazione. 
  Art. 36-octies. - Il  tasso  di  interesse  per  il  calcolo  delle
annualita' di contributo sulla  spesa  di  costruzione  dei  serbatoi
artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico  delle
leggi sulle acque e sugli impianti  elettrici,  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n.  1775,  deve  essere  uguale  al  saggio
ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del  contributo,
aumentato di non piu' di un punto. 
  Per i contributi gia' concessi a partire  dal  1  gennaio  1980  e'
ammessa la riliquidazione delle annualita' di contributo al tasso  di
interesse fissato dal precedente comma". 
  All'articolo 37, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "All'onere   derivante    dall'applicazione    dell'ultimo    comma
dell'articolo 13, valutato in  lire  600  milioni  per  il  1982,  si
provvede mediante riduzione  dello  stanziamento  del  capitolo  6856
dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro,
all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "semplificazione
dei controlli da parte della Corte dei conti". 
  All'ulteriore  onere  derivante  dall'applicazione   del   presente
decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 28 del presente decreto, nonche' con un'aliquota  delle
maggiori entrate derivanti dal decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.
787, recante disposizioni fiscali urgenti". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                              SPADOLINI - ANDREATTA - 
                                                 ROGNONI - LA MALFA - 
                                                              FORMICA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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