Legge Ordinaria n. 530 del 07/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1982 n. 222)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350,
recante  stanziamenti  a favore del Fondo centrale di garanzia per le
autostrade   e   per  le  ferrovie  metropolitane,  per  l'attuazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1981,  n.  544, con le
seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.    4-bis.   -   Le   disposizioni   agevolative   contenute
nell'articolo  8,  comma  primo,  della legge 24 luglio 1961, n. 729,
devono  intendersi  comprensive  dell'esenzione dall'imposta generale
sull'entrata".
  "Art.  4-ter.  -  Le  nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle
stesse,  da  stipulare  tra lo Stato e le societa' concessionarie per
l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o
per   realizzazione   di   nuove  opere  autostradali  in  regime  di
concessione  sono  soggetti  alla  tassa  di  registro secondo quanto
stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463".
  L'articolo 5 e' soppresso.
 

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