Legge Ordinaria n. 656 del 09/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1982 n. 257)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449,
recante  provvedimenti  straordinari  in materia previdenziale per il
settore agricolo, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
    "La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle
aziende  agricole,  comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei
territori  dei  comuni  della  Basilicata,  della  Calabria  e  della
Campania  colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai
sensi  dell'articolo  1,  secondo  comma,  del decreto-legge 2 aprile
1982,  n.  129,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1982, n. 303".
  All'articolo 3, al primo comma, le parole: "entro il primo semestre
dello  stesso  anno"  sono  sostituite  con le seguenti: "entro il 30
settembre dello stesso anno";
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
  "Articolo  3-bis.  -  La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate
per  i  prestiti  contratti  a  tasso  agevolato ed a tasso ordinario
nell'annata  agraria  1980-81,  per  gli scopi di cui all'articolo 2,
numeri  1)  e 4), lettera a), del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760,  esigibili nel periodo 10 luglio 1981-30 giugno 1982, prorogata
al  30  giugno  1982  dall'ordinanza  n. 472 del 29 dicembre 1981 del
commissario  straordinario  del Governo per la Campania e Basilicata,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1932.
  Agli  istituti  ed  enti esercenti il credito agrario devono essere
corrisposti  esclusivamente  gli  interessi calcolati al tasso che ha
regolato  la  singola  operazione  se  trattasi  di  prestito a tasso
ordinario  ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno
1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato.
  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
confronti  delle  aziende  agricole  ubicate nei territori dei comuni
individuati  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30  aprile  1982,  ai  sensi  dell'articolo  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge  2  aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1982, n. 303".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 settembre 1982

                               PERTINI

                                               SPADOLINI - DI GIESI -
                                                  BARTOLOMEI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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