Legge Ordinaria n. 7 del 18/01/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1982 n. 23)
Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978,
n.  111,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, con la legge 10
giugno 1978, n. 271, e' sostituito dai seguenti:
  "Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in
economia  o  a  trattativa  privata,  alle spese di cui al precedente
comma,  oltre  a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora
sia  accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico
incanto o della licitazione privata.
  E'  fatto  obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita'
al   Provveditorato   generale  dello  Stato  o  all'ufficio  tecnico
erariale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DARIDA -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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