Legge Ordinaria n. 795 del 25/10/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1982 n. 302)
Aggiornamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le
leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405,  27  dicembre
1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 36. - (Indennita' per  i  giudici  popolari).  -  Ai  giudici
popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per  ogni  giorno  di
effettivo esercizio della loro funzione. 
  L'indennita' prevista dal comma  precedente  e'  aumentata,  per  i
giudici  popolari  che  siano  lavoratori   autonomi   o   lavoratori
dipendenti  senza  diritto  alla  retribuzione  nel  periodo  in  cui
esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere  per  le
prime cinquanta  udienze;  e'  aumentata  a  lire  quarantacinquemila
giornaliere  per  le  successive  cinquanta   udienze   ed   a   lire
cinquantamila per le udienze successive. 
  Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di  assise  o
nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano,
in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il  rimborso
delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per  i
giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. 
  Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e
poi licenziato, purche' sia comparso  in  tempo  utile  per  prestare
servizio. 
  Ai  giudici  popolari  e'  corrisposta  un'indennita'  speciale  di
ammontare pari a quella prevista  dal  primo  comma  dell'articolo  3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata  ad  ogni  giorno  di
effettivo esercizio della loro funzione". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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