Legge Ordinaria n. 869 del 20/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1982 n. 325)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
concernente  adeguamento  provvisorio  del  trattamento economico dei
dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  e  del  personale  ad  essi  collegato,  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Ai  professori  universitari straordinari, ordinari ed associati
compete,  con  decorrenza  dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni
fissate  dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980,  n.  382,  l'aumento  di  cui al precedente secondo
comma".
  All'articolo 2:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  il  personale  di  cui  agli  articoli  10, 11-bis e 12 del
decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione
dei  nuovi  stipendi e' effettuata sulla base degli anni di effettivo
servizio  di  ruolo  prestato  alle dipendenze dello Stato fino al 31
dicembre 1982, con le modalita' previste dai commi successivi";
    al  secondo  comma,  le  parole  da:  "con  qualifica superiore a
direttore  di  sezione"  fino a: "inferiori a quelle di appartenenza"
sono sostituite dalle seguenti:
    "con  qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e
sugli   stipendi   iniziali  delle  singole  qualifiche  dirigenziali
interessate  per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella
di  appartenenza.  I  servizi  svolti  dal  personale dirigente nelle
soppresse  qualifiche  di  direttore  generale,  ispettore  generale,
direttore   di  divisione  e  qualifiche  equiparate  si  considerano
prestati,  rispettivamente,  nelle  qualifiche di dirigente generale,
dirigente  superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi
nelle  qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore
di  divisione,  o  equiparata, come prestati nella qualifica di primo
dirigente.
    Per  il  personale  che  riveste  la  qualifica ad esaurimento di
ispettore  generale,  ai  fini  della valutazione del servizio svolto
nella   qualifica  ad  esaurimento  di  direttore  di  divisione,  si
considera lo stipendio di L. 7.611.240";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Per  i  segretari  generali  comunali  o provinciali provenienti
dalla  carriera  di  dipendente comunale o provinciale in qualita' di
vicesegretario  o  di  capo  ripartizione, il servizio prestato nella
carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le
stesse  modalita'  stabilite  dal  secondo comma per il servizio reso
nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
    La  disposizione  di cui al precedente comma si applica anche nei
confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al
quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella
carriera direttiva camerale".
  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  2-bis:  -  Per il personale dirigente proveniente dagli enti
pubblici  disciolti,  ai  fini  di  quanto  previsto  dal  precedente
articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato
negli  enti  di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali
corrispondenti a quelle dello Stato".
  All'articolo 3:
    al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "comunque  prestato",  sono
aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 1982";
    al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "dirigenziali inferiori a
quello rivestito", sono aggiunte le seguenti:
    "fino  al 31 dicembre 1982" e le parole: "a quello rivestito alla
data  del 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "a quello
di appartenenza";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Si applica il terzo comma del precedente articolo 2".
  All'articolo 4:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Al  personale  dirigente  di  cui  ai precedenti articoli 2 e 3,
promosso  o  nominato  alla  qualifica superiore successivamente al 1
gennaio  1983,  compete  lo  stipendio iniziale della nuova posizione
aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti
periodici  derivanti  dalla progressione economica relativa alla sola
anzianita'  di  servizio  effettivamente  prestato nella qualifica di
provenienza";
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
    "La  disciplina  di  cui  al comma precedente si applica anche al
personale  che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata,
fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli";
    al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
    "Al  personale  con  stipendio  inferiore  a  quello spettante al
collega  con  pari  o  minore  anzianita'  di  servizio,  ma promosso
successivamente, e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Si applica il terzo comma del precedente articolo 2".
  All'articolo  5,  le  parole:  "dall'articolo  82  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica"   sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'articolo  82  del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica".
  All'articolo 6, il secondo comma e' soppresso.
  Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  6-bis.  - Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma,
del  decreto-legge  6  giugno  1981, n. 283, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981,  n.  432,  cessato dal
servizio  dopo  il  30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo
trattamento  di  quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli
1, 2 e 3, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al
1  gennaio  1983  e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla
data di cessazione dal servizio.
  Il   nuovo   trattamento  di  pensione  determinato  ai  sensi  del
precedente comma decorre dal 1 gennaio 1983.
  Art.  6-ter.  - L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
estendere   al  dipendente  personale  dirigente,  con  gli  appositi
adattamenti,  le  disposizioni previste dal presente decreto mediante
deliberazione  da  sottoporre alla approvazione delle amministrazioni
competenti.
  Art.  6-quater.  -  Il  trattamento economico previsto dal presente
decreto e' provvisorio.
  Il  nuovo  ordinamento  della dirigenza determinera' il trattamento
economico definitivo che terra' anche conto dell'anzianita' pregressa
nonche'   della   progressione   economica   di   carriera  collegata
essenzialmente a criteri di professionalita'".
  All'articolo 7:
    al  primo  comma, la cifra: "107.000 milioni" e' sostituita dalla
seguente: "110 miliardi";
    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alla  spesa  di lire 30 miliardi e di lire 80 miliardi relative,
rispettivamente,   agli   anni  1982  e  1983  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6854
e 6858 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per gli anni finanziari medesimi".
 

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