Legge Ordinaria n. 90 del 18/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1982 n. 81)
Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere,
di  infrastrutture,  di  mezzi  tecnici  e  logistici,  ivi  compreso
l'equipaggiamento,  e  delle  altre  misure  ritenute  necessarie nel
quadro  del  potenziamento  e  dell'ammodernamento  tecnologico degli
apparati    strumentali    e    per    l'adeguamento    dei   servizi
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   dell'Arma  dei
carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di finanza e del Corpo degli
agenti   di   custodia,   nel   quadro   del  coordinamento  e  della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva di lire 440 miliardi da
iscriversi  nel  capitolo  2779 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.
  La  spesa  di  cui  al  precedente  comma  e' ripartita in lire 150
miliardi  per  l'anno  finanziario  1982  e  in lire 145 miliardi per
ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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