Legge Ordinaria n. 936 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1982 n. 355)
Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo  2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
con  l'articolo  14  della  legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo
comma,  le parole: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione  e  ad  ogni  istituto di credito pubblico o privato"
sono  sostituite  dalle seguenti: "possono richiedere ad ogni ufficio
della  pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico
o privato e ad ogni societa' fiduciaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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