Legge Ordinaria n. 941 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata  in
vigore della nuova disciplina organica dell'intervento  straordinario
nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 28 febbraio 1983. 
  Fino alla stessa data di cui  al  precedente  comma  continuano  ad
avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218,
delle successive modificazioni ed integrazioni e  delle  altre  leggi
riguardanti i territori  meridionali,  contenenti  l'indicazione  del
termine  del  31  dicembre  1980,  successivamente  prorogato  al  30
settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, al  30  giugno
1982 con decreto-legge 26 novembre  1981,  n.  679,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, e al  31  dicembre
1982 con decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  389,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546. 
  Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5,  primo  comma,
del  decreto-legge  26  aprile  1982,   n.   184,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379,  differito  al  31
dicembre 1982, con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389,  convertito,
con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546,  e'  differito
al 28 febbraio 1983. 
  La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del
tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti  nei  programmi
di interventi puo' contrarre prestiti  con  la  Banca  europea  degli
investimenti (BEI), il cui  onere,  per  capitale  ed  interessi,  e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante  iscrizione  delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del
tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e'  portato  a  scomputo
dell'assegnazione disposta a favore della Cassa  per  il  Mezzogiorno
per l'anno 1982. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              FANFANI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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