Legge Ordinaria n. 945 del 28/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonche' del termine di cui allo articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre
1981,  n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 53, e' prorogato con effetto dal 1 gennaio 1983 alla data di
entrata  in  vigore  della  legge di riforma dell'Amministrazione dei
lavori  pubblici,  in  relazione  a quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo  89  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983.
 

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