Legge Ordinaria n. 124 del 21/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1983 n. 112)
Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I capitani  in  servizio  permanente  effettivo  della  Guardia  di
finanza, iscritti nel quadro ordinario di  avanzamento  a  scelta  al
grado  di  maggiore  relativo  all'anno  1982,  sono   promossi   con
decorrenza 1° gennaio 1982. 
  Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in
deroga a quanto previsto dalle  tabelle  n.  1  e  n.  3  annesse  al
decreto-legge  30   settembre   1982,   n.   688,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono  effettuate
ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si
procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa
valutazione dei  capitani  gia'  valutati,  giudicati  idonei  e  non
iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a  scelta  al  grado  di
maggiore relativo all'anno 1982,  nonche'  dei  capitani  non  ancora
valutati  con  anzianita'  di  servizio  da  ufficiale  in   servizio
permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del  30
dicembre 1981. 
 

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