Legge Ordinaria n. 21 del 28/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1983 n. 31)
Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamita' naturale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Nei casi di catastrofe o  di  calamita'  naturale,  dichiarati  col
decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   previsto
dall'articolo 5 della  legge  8  dicembre  1970,  n.  996,  la  Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  gli  avvocati   e   i
procuratori puo'  adottare  i  provvedimenti  assistenziali  previsti
dalla vigente  legislazione,  anche  a  favore  degli  avvocati,  dei
procuratori e dei praticanti  procuratori  iscritti  alla  Cassa  che
risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli
eventi indicati nel citato decreto e che, a causa  di  esso,  abbiano
subito   un   danno   comunque   incidente   sulla   loro   attivita'
professionale. 
  I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere  adottati
a favore dei superstiti delle persone ivi  indicate,  i  quali  siano
titolari di pensione di riversibilita' o indiretta ovvero abbiano  il
diritto a conseguirla. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 gennaio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                     FANFANI - DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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