Legge Ordinaria n. 213 del 13/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1983 n. 140)
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 687 del  codice  della  navigazione  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
  "Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi  alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata  a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva  con  decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge  17  aprile
1956,  n.  561,  si  provvede  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  su  proposta  del   Ministro   dei   trasporti,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e
nell'ambito delle sottoelencate materie: 
    a)   uniformita'   di   normativa   con    la    regolamentazione
internazionale, tenendo  conto  della  disciplina  vigente  nei  vari
Stati; 
    b)   considerazione   dell'attuale   assetto   delle   componenti
dell'intero settore del trasporto aereo; 
    c) possibilita' di prevedere periodi  transitori  di  adeguamento
tecnico ed organizzativo; 
    d) rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale. 
    Le materie di cui al comma precedente concernono: 
      1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e  di
radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra; 
      2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo
civile; 
      3) licenze del personale aeronautico civile; 
      4) navigabilita' degli aeromobili civili; 
      5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili; 
      6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche; 
      7) libri e documenti di bordo; 
      8) mappa e carte aeronautiche; 
      9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio
e decollo; 
      10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti; 
      11) unita' di misura; 
      12) sicurezza del volo e degli aerodromi; 
      13) esercizio degli aeromobili civili. 
      Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri
decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le  materie
sopraelencate. 
      Al  recepimento  delle  direttive  della  Comunita'   economica
europea in materia  di  aviazione  civile  si  provvede  mediante  le
procedure previste dai commi precedenti". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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