Legge Ordinaria n. 26 del 25/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1983 n. 40)
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalita' di arrivo e partenza delle navi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo
di cui alla legge 9  dicembre  1975,  n.  744,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  Art. 179  -  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).  -
All'arrivo della nave in porto il  comandante  della  nave  deve  far
pervenire al comandante  del  porto  o  all'autorita'  consolare  una
comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la
nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e  il
nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e  la  qualita'
del carico, nonche'  l'indicazione  della  sistemazione  a  bordo  di
eventuali  merci  pericolose,  il  numero  e  la   nazionalita'   dei
componenti  dell'equipaggio,  il   numero   dei   passeggeri,   brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e  l'ora
prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello
di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto,  nonche'
gli altri elementi richiesti in base  a  disposizioni  legislative  o
regolamentari o eventualmente determinati con  decreto  del  Ministro
della marina mercantile. 
  Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da
una dichiarazione del comandante della nave relativa  all'adempimento
di  ogni  obbligo  di  sicurezza,  di  polizia,  sanitario,  fiscale,
doganale e  contrattuale,  da  consegnarsi  alla  predetta  autorita'
marittima o consolare. 
  Il comandante di una nave  diretta  in  un  porto  estero,  qualora
preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale
ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo  utile
per via radio al consolato la comunicazione di cui  al  primo  comma,
limitatamente  agli  elementi  disponibili;  negli  stessi  casi   la
dichiarazione  integrativa  di  partenza  sara'  resa   in   base   a
particolari  disposizioni  impartite  dal   console.   In   caso   di
inesistenza  di  locali  uffici  consolari  o  di  impossibilita'  di
procedere alle comunicazioni di cui sopra,  del  fatto  dovra'  darsi
pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al  comandante
del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo. 
  Il Ministro della marina  mercantile  puo',  con  proprio  decreto,
stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali,  alla
pesca, alla navigazione da diporto o  di  uso  privato,  nonche'  per
altre categorie di navi adibite a servizi particolari. 
  Art. 180. - (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del  porto  o
l'autorita' consolare puo' ad  ogni  tempo  verificare  il  contenuto
della comunicazione presentata o fatta pervenire per  via  radio  dal
comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei
libri e degli altri documenti di bordo. 
  Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave;
i relativi risultati dovranno essere  annotati  sui  libri  di  bordo
unitamente alle eventuali prescrizioni impartite. 
  Art. 181. - (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire
se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto  o
dell'autorita' consolare. 
  Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del
visto - con l'indicazione dell'ora  e  della  data  -  sull'originale
della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su  copia  della
stessa che viene restituita al comandante  della  nave  il  quale  e'
tenuto a conservarla tra i documenti  di  bordo  sino  al  successivo
approdo. 
  Le spedizioni non possono essere  rilasciate  qualora  risulti  che
l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli  obblighi
imposti dalle norme di polizia, da  quelle  per  la  sicurezza  della
navigazione, nonche' agli  obblighi  relativi  alle  visite  ed  alle
prescrizioni  impartite  dalle  competenti  autorita'.  Del  pari  le
spedizioni  non  possono  essere  rilasciate  qualora   risulti   che
l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti
sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha  provveduto  al  pagamento
dei diritti  portuali  o  consolari,  al  versamento  delle  cauzioni
eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari,  nonche'  in  tutti  gli  altri   casi   previsti   da
disposizioni di legge". 
 

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