Legge Ordinaria n. 46 del 18/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1983 n. 55)
Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutti  i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso
devono  essere  fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di
sicurezza   e   possono   essere  posti  in  commercio  solo  se  non
compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento
alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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