Legge Ordinaria n. 637 del 10/11/1983 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1983 n. 310)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462,
concernente  modifiche  agli  articoli  10  e 14 del decreto-legge 23
gennaio  1982,  n.  9,  convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo  1982,  n.  94,  in  materia  di  sfratti, nonche' disposizioni
procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";
      al  comma  2, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
    "Art.   1-bis.   -   1.  Il  termine  inizialmente  previsto  dal
decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776, convertito in legge, con
modificazioni,   dalla  legge  22  dicembre  1980,  n.  874,  per  la
sospensione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili  nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
    2.  I  termini  stabiliti  dalle  ordinanze di requisizione degli
immobili  destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati
e  dei  senzatetto  della  Campania  e della Basilicata, nonche' alla
prosecuzione   di   attivita'   economiche  e  servizi  di  interesse
collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984".
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2. - All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.  9,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:
      "Per  i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche
su  finanziamenti  totalmente  erogati, il comitato esecutivo del CER
provvede  alla  concessione  del  contributo previa delibera di mutuo
trasmessa  dall'istituto  di  credito mutuante. Il contributo e' pari
alla  differenza  tra  il  costo del denaro, determinato ai sensi del
titolo  II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 1 novembre 1965, n. 1179, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   e  l'onere  previsto
dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui
reddito  sia  compreso  nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20
della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente decreto. Per le cooperative a proprieta' indivisa, l'onere a
carico  del  mutuatario  e'  stabilito nella misura del 4,5 per cento
all'anno, altre al rimborso del capitale.
      Il  CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a
saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
      Il  contributo  come  sopra  determinato  in  relazione  ad  un
possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo
di  mutuo,  puo'  essere  corrisposto  dal  CER  in  rate  semestrali
direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
      All'onere  derivante dalla concessione dei contributi di cui al
presente  articolo,  ove  ecceda  il  limite di impegno di lire dieci
miliardi  e  comunque  purche' tale eccedenza non superi il limite di
impegno  di  lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilita' di
cui  al  capitolo  8248  dello  stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°".
    All'articolo  3,  nel  comma  3,  la  cifra:  "18.212.014.600" e'
sostituita dalla seguente: "18.212.009.600".
  L'articolo 4 e' soppresso.
  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  4-bis. - Al fine di garantire la realizzazione dei programmi
di  edilizia  agevolata  avviati  sulla  base  dei  limiti  d'impegno
definiti  dalle  leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il
CER  e' autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote
spettanti  ad  ogni  singola  regione,  le relative disponibilita' di
contributi  non  ancora  utilizzate  e  giacenti  presso  la  sezione
autonoma  della  Cassa  depositi  e  prestiti, anche in eccedenza dei
limiti annuali di erogabilita'.
  Art.  4-ter.  - L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
settembre  1965,  n.  1022,  convertito  in legge, con modificazioni,
dalla  legge 1 novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del
decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, e' sostituito dal
seguente:
    "L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver
luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza
dall'agevolazione.  All'atto  di  vendita  e' assimilato il contratto
preliminare  stipulato  a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorita'
competente  la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta
giorni  dall'assegnazione  o dalla vendita o dal preliminare. Per gli
alloggi  gia'  ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25
marzo  1982,  n.  94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di
due anni decorre da tale data"".
  Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati ed hanno
efficacia   i  rapporti  giuridici  derivanti  dall'applicazione  del
decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservate come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1983

                               PERTINI

                                                  CRAXI - NICOLAZZI -
                                                 MARTINAZZOLI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Il testo  del  decreto-legge  coordinato  con la legge di conversione
  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del giorno 16 novembre
  1983.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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