Legge Ordinaria n. 65 del 03/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1983 n. 73)
Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita'
di  servizio  penitenziario per il personale civile di ruolo e non di
ruolo  degli  istituti  di  prevenzione  e  di pena, del Ministero di
grazia  e  giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
dalla  legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono
rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
  A   decorrere   dalla  stessa  data  e'  istituito  un  supplemento
dell'indennita' di cui al precedente comma nella misura mensile di L.
170.000  per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il
restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al
50  per  cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata
lavorativa  di  assenza  per  qualsiasi  causa,  esclusi i periodi di
assenza  per infermita' o infortunio riconosciuti dipendenti da causa
di  servizio.  La  parte  pensionabile  del  suddetto  supplemento va
corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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