Legge Ordinaria n. 748 del 23/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1984 n. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
recante  interventi  urgenti  per  le  zone  colpite  dal  bradisismo
dell'area   flegrea  e  dal  terremoto  del  1980,  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1, dopo la parola: "urbanizzazione" sono aggiunte le
seguenti: "primaria e secondaria";
      le  cifre:  "400  miliardi"  e  "300 miliardi" sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  "420  miliardi" e "320 miliardi";
sono aggiunte, in fine, le parole:
      "fermi  restando  gli  interventi  programmati  o  in  corso di
realizzazione    delle    amministrazioni    statali,   ordinarie   e
straordinarie, nonche' regionali";
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      "1-bis.  Le  opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione
di  cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito
piano,   articolato   per   parti  funzionali.  Il  piano,  che  puo'
localizzare  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  anche in zone
esterne  a  quelle  previste  per  gli  insediamenti residenziali, e'
approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate
con  ordinanza  del  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile  entro  quindici  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
      1-ter.  A  valere  sulla  predetta autorizzazione di spesa, una
quota  di  lire  40 miliardi e' finalizzata ad interventi di recupero
del   patrimonio  edilizio,  ivi  compresa  la  corresponsione  delle
indennita'  di  espropriazione,  determinate ai sensi del titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche', fino al limite di lire 5
miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.
      1-quater.  Il  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile  predispone,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di
ordinanza  per  gli  interventi finalizzati al recupero. Il consiglio
comunale  di  Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione,
esprime  il  proprio  parere.  Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio
comunale.
      1-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, la regione
Campania   provvede   all'attribuzione   dei   fondi  per  l'edilizia
convenzionata  e  agevolata  non ancora ripartiti alla data predetta,
con  priorita'  per  le  cooperative assegnatarie di aree in piani di
zona del comune di Pozzuoli";
      il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "All'onere  di  lire  320  miliardi  relativo  all'anno 1984 si
provvede  mediante  i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo
5.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio ed a provvedere al
successivo versamento al fondo di cui al comma 3";
      il comma 6 e' soppresso.
      Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
      "Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessita' che il comune di
Pozzuoli  disponga  con  urgenza  della indispensabile strumentazione
urbanistica,  qualora  la  regione  non  ne  abbia approvato il piano
regolatore  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  la stessa si pronuncia definitivamente entro
trenta  giorni  da  tale  data.  Qualora  cio'  non avvenga, il piano
regolatore generale e' approvato definitivamente.
      2.  Il  comune  di  Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al
comma  successivo,  le  varianti indispensabili per adeguare il piano
regolatore  agli  interventi  programmati in conseguenza del fenomeno
del  bradisismo  nonche',  sulla base degli studi e delle ricerche in
corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.
      3.  Non  sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al
piano  regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante,
ivi  compreso  il  piano per l'edilizia economica e popolare, i piani
per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV
della  legge  5  agosto  1978,  n. 457. Qualora siano previsti pareri
vincolanti  di  amministrazioni  statali  e  subregionali, i predetti
strumenti  sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri
in  senso  favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 2
febbraio  1974,  n.  64, le sezioni a competenza statale degli uffici
del  genio  civile  devono  pronunciarsi  entro  trenta  giorni dalla
ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.
      4.  E' prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle
norme  recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3
gennaio 1978, n. 1.
      5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano fino al
31 dicembre 1986".
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "1.  All'articolo  9  del  decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Il  Ministro  del tesoro puo' far ricorso, con le modalita' di
cui  all'articolo  15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire
1.720  miliardi,  le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984
sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del
bilancio  triennale  1984-1986,  sul  capitolo  9001  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1984, alla voce
'Difesa del suolo'".
      2. A valere sulle disponibilita' indicate nel comma precedente,
sono destinate:
        a)  lire  320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi
di cui all'articolo 1 del presente decreto;
        b)  lire  400  miliardi  e lire 800 miliardi al completamento
degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219;
        c)   lire   200  miliardi  alla  prosecuzione  del  programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219".
      Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
      "Art.  5-bis.  -  1.  Ai  datori di lavoro le cui aziende siano
ubicate   nel  comune  di  Pozzuoli  e'  concesso,  relativamente  al
personale  dipendente  ivi  occupato,  l'esonero  dal  pagamento  dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali per i periodi di paga in
scadenza dopo il 10 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.
      2.   I  coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni  e  rispettivi
concedenti,  gli  artigiani  e  gli  esercenti attivita' commerciali,
nonche' i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
residenti  nel  comune  di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei
contributi  previdenziali  ed assistenziali per i versamenti compresi
tra il 10 settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.
      3.  Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite
massimo  di  lire  2.500  milioni,  alle  gestioni  previdenziali  ed
assistenziali  le  somme  corrispondenti  ai  contributi  di  cui  ai
precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.
      4.  A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane,
turistiche  e  di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo
dell'area   flegrea,   si   applicano,  senza  altre  formalita',  le
provvidenze  di  cui  al  decreto-legge  15  dicembre  1951, n. 1334,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a
valere sulle disponibilita' della stessa legge.
      5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative a mutui,
connessi  all'attivita', contratti da imprese commerciali, artigiane,
turistiche  e  di  navigazione  e' corrisposto un contributo in conto
interessi,  a carico del fondo per la protezione civile, nella misura
di  tre  punti  percentuali sull'importo dell'interesse applicato per
ciascun mutuo. I criteri e le modalita' per l'attuazione del presente
comma   sono  determinati  con  provvedimento  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile d'intesa con il Ministro del
tesoro.
      6.  In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno
1971,  n.  426,  e'  consentita  la concessione temporanea di licenza
commerciale  ai  titolari  di  licenza  costretti  ad  abbandonare la
localita' di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.
  Art.  5-ter.  -  1.  Per  il ripristino delle opere e degli edifici
danneggiati  dal  terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del
novembre  1982  e  del  settembre  1983,  sono  concessi  i  seguenti
contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:
    a)  alla  regione  Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare:
quanto  a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno
1984  e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli
interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire
6  miliardi,  in  ragione  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena
relativi  all'alluvione  del  1982;  e  quanto  a lire 8 miliardi, in
ragione  di  lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1985  e  1986, a quelli in provincia di Reggio
Emilia relativi al terremoto del 1983;
    b)  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  lire  48  miliardi da
destinare  agli  interventi in provincia di Udine, in ragione di lire
18  miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1985 e 1986;
    c)  alla  regione  Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli
interventi  nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6
miliardi per ciascuno degli anni 19.84, 1985 e 1986.
    2.    Le    regioni   interessate   provvedono   a   disciplinare
l'utilizzazione  dei  contributi di cui al precedente comma secondo i
principi  ed  i  criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in
quanto compatibili.
    3.  All'onere  di  lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984,
1985  e  1986,  derivante  dall'attuazione  del presente articolo, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro.
    4.  Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i
versamenti  delle annualita' di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958,
n.  8,  convertito  nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive
modificazioni.
    5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art.  5-quater.  -  1.  Per il ripristino delle opere demaniali, di
culto  e  monumentali di conto dello Stato, danneggiate dal terremoto
del  9  novembre 1983 nelle province di Parma e di Reggio Emilia, ivi
compresi    gli    interventi    necessari    per   la   riattuazione
dell'Universita'  di  Parma,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 22
miliardi, che fara' carico al capitolo 8405 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.
  2.  L'ANAS  provvede agli interventi per il ripristino delle strade
statali  nelle  zone  delle  regioni  Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia  colpite  dagli  eventi  di  cui al precedente articolo 5-ter,
nonche'  al  completamento della strada di raccordo in variante delle
strade  statali  numeri  308  e  523  tra  Ghiare  di Berceto e Bivio
Bertorella.
  3. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato
in   lire   20   miliardi   per   gli  interventi  da  realizzare  in
Emilia-Romagna  ed  in  lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia
Giulia,  fa  carico  al  capitolo 503 dello stato di previsione della
spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984".
  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile presenta
al  Parlamento,  entro  il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei
mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1983

                               PERTINI

                                               CRAXI - SCOTTI - GORIA
                                                - LONGO - NICOLAZZI -
                                                 VISENTINI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 gennaio 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)