Legge Ordinaria n. 219 del 12/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1984 n. 163)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure  urgenti  in
materia di  tariffe,  di  prezzi  amministrati  e  di  indennita'  di
contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1: 
 
    le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di  prezzi
e di tariffe amministrati" sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di  tariffe  e
di prezzi amministrati"; 
    sono aggiunti i seguenti commi: 
    "1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei  prezzi,
o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso
o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  del
Capo  provvisorio  dello  Stato  15  settembre  1947,  n.  896,  puo'
sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai  comitati
provinciali dei prezzi  in  violazione  delle  disposizioni  o  delle
direttive di cui al comma precedente. 
    1-ter. Il provvedimento di sospensione perde  efficacia  ove  nei
novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento  da  parte
del Comitato interministeriale dei prezzi. 
    1-quater. Le regioni a statuto  ordinario,  nell'esercizio  delle
loro competenze in materia di prezzi e tariffe,  si  uniformano  alle
disposizioni di cui al comma 1. 
    1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario 1984 e' costituito un apposito fondo  di  lire
400 miliardi al fine di integrare i bilanci  delle  aziende  autonome
dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5  agosto
1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione
alle minori entrate eventuali, non compensate da economie  di  spesa,
che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi
e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma  1  del
presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da  apposita
certificazione  dell'azienda  o  ente,  convalidata  dall'organo   di
riscontro interno. 
    1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma  precedente
provvede il  Ministro  del  tesoro  con  propri  decreti  per  quanto
riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello
Stato, mentre per gli enti di  cui  all'articolo  25  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  si
provvede con appositi provvedimenti legislativi. 
    1-septies. All'onere derivante dalla costituzione  del  fondo  di
cui  al  comma  1-quinquies  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. 
    1-octies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
 
  La tabella e' sostituita da quella allegata. 
  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  salvi
gli effetti prodotti e i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 giugno 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                  CRAXI - DE MICHELIS 
                                                      - GORIA - LONGO 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
  Il testo del decreto-legge coordinato con la legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 giugno 1984. 
 

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