Legge Ordinaria n. 311 del 13/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1984 n. 195)
Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, ultimo  alinea,
della legge 9 giugno  1973,  n.  308,  destinato  al  sostegno  delle
attivita' musicali indicate nel titolo  III  della  legge  14  agosto
1967, n. 800, con esclusione delle  attivita'  all'estero,  aumentato
con legge 10 maggio 1983, n. 182,  e'  ulteriormente  integrato,  per
l'esercizio finanziario 1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni,  dei
quali: 
    a) lire 500 milioni  in  aumento  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge  14  agosto
1967, n. 800. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di
contributi a favore dei complessi bandistici e' determinata in misura
non superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni; 
    b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario  1984,
dell'intervento previsto dall'articolo 2, quarto comma,  della  legge
10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare, anche in esercizi  successivi,
per gli scopi e con i criteri di cui alla predetta norma a favore  di
tutte  le  attivita'  musicali  operanti  nel  territorio   nazionale
previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800. 
  Il fondo speciale annuo  per  la  concessione  di  contributi  agli
esercenti dei circhi equestri, istituito  con  la  legge  9  febbraio
1982, n. 37, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1984, a lire 500
milioni. 
  Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13  aprile  1977,
n. 141, con  esclusione  dell'attivita'  all'estero,  destinato  alle
attivita' teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio  1983,  n.
182, e' ulteriormente integrato di lire 11 miliardi  per  l'esercizio
finanziario 1984,  dei  quali  non  meno  di  lire  500  milioni  per
l'istituto nazionale del  dramma  antico  per  l'effettuazione  degli
spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa. 
  Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale  italiano  (ETI),
disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, aumentato  con  legge  10
maggio 1983, n. 182,  e'  ulteriormente  integrato,  per  l'esercizio
finanziario 1984, di lire 2 miliardi. Al predetto  Ente  e'  altresi'
concesso  un  contributo  straordinario  di  lire   2   miliardi   da
utilizzarsi per il ripiano del disavanzo di  gestione  dell'esercizio
finanziario 1983 nonche' per la ristrutturazione  immobiliare  ed  il
rifacimento degli arredi dei teatri "Valle" di Roma e "La Pergola" di
Firenze e, limitatamente agli arredi, per i teatri non di  proprieta'
dell'Ente ma dallo stesso gestiti. 
  Il fondo particolare di cui all'articolo 45 della legge 4  novembre
1965,  n.  1213,  e'   ulteriormente   aumentato,   per   l'esercizio
finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni,  dei  quali  lire
500 milioni da corrispondere all'Istituto Luce  ad  integrazione  del
contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge
10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle  finalita'  previste
dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4  novembre
1965, n. 1213. 
 

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