Legge Ordinaria n. 350 del 18/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1984 n. 201)
Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle
commissioni  previste  rispettivamente  dall'articolo  4  del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4
della  legge  28  marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il piu'
anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 luglio 1984

                               PERTINI

                                                    CRAXI - SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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