Legge Ordinaria n. 660 del 08/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 11 ottobre 1984 n. 281)
Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  14-septies, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre
1979,  n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1
luglio  1980,  il  limite  di  reddito  per  il diritto alla pensione
spettante  ai  ciechi  civili  che  abbiano  un  residuo  visivo  non
superiore  ad  un  ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale
correzione  e'  pari  a  quello  previsto,  dalla norma stessa, per i
ciechi civili assoluti.
 

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