Legge Ordinaria n. 67 del 12/04/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1984 n. 105)
Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Affidamento del servizio per il  trasporto  dei detenuti all'Arma dei
                             carabinieri

  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 42 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n.  431,  sulla  traduzione  degli  internati,  il  servizio  per  il
trasporto  e  le  traduzioni  su  strada  dei detenuti, per conto del
Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma
dei  carabinieri,  sino  all'attuazione della riforma del Corpo degli
agenti  di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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