Legge Ordinaria n. 687 del 08/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1984 n. 289)
Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  della  legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito
dal seguente:
  "Nel  caso  di  licitazione  privata, sono ammesse offerte anche in
aumento sin dal primo esperimento di gara.
  Per  gli  appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n.  584, non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1
della  legge  3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilita' di offerte in
aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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