Legge Ordinaria n. 720 del 29/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1984 n. 298)
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fatti  salvi  gli  effetti  prodotti,  gli  atti  e i provvedimenti
adottati,   nonche'   i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
decreti-legge  25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio
1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984,
gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti
e  degli  organismi  pubblici  di  cui  alla  tabella  A annessa alla
presente  legge,  effettuano,  nella qualita' di organi di esecuzione
degli  enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di
pagamento  a  valere  sulle  contabilita'  speciali  aperte presso le
sezioni  di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei
predetti  enti  ed  organismi,  costituite  da  introiti tributari ed
extratributari,   per   vendita   di  beni  e  servizi,  per  canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore
privato,  devono  essere  versate in contabilita' speciale fruttifera
presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato. Le altre
entrate,  comprese  quelle  provenienti  da mutui, devono affluire in
contabilita'  speciale  infruttifera,  nella  quale  devono  altresi'
essere  versate  direttamente  le assegnazioni, i contributi e quanto
altro   proveniente  dal  bilancio  dello  Stato.  Le  operazioni  di
pagamento  sono  addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale
fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.
  Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse
per  le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati
le  condizioni,  i  criteri  e le modalita' per l'effettuazione delle
operazioni  e  per il regolamento dei rapporti di debito e di credito
tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di
cui  al  precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o
in  titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla
fine  del  mese  antecedente  alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
  Il  tasso  di  interesse  per  le  somme versate nelle contabilita'
speciali  fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve
essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il
valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali
di  risparmio  e  quello  previsto  per i buoni ordinari del Tesoro a
scadenza trimestrale.
  Il  decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma,
stabilisce  le  condizioni,  i  criteri  e le modalita' di attuazione
delle  discipline  previste  dalla presente legge deve garantire agli
enti  ed  organismi interessati la piena ed immediata disponibilita',
in  ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria
nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.
  All'onere  derivante  dalla corresponsione degli interessi previsti
dal  precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per
ciascuno  degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente
riduzione   dello   stanziamento   iscritto,  ai  fini  del  bilancio
pluriennale  1984-86,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1984,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Fino  alla  data  di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro
previsti  dal  precedente  secondo comma, agli enti ed agli organismi
pubblici  di  cui  alla  tabella  A  annessa  alla  presente legge si
applicano  le  disposizioni  previste dall'articolo 40 della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  modificato  dall'articolo  21,  comma  4, del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  nonche'
dall'articolo  35,  quattordicesimo  comma,  della  legge 27 dicembre
1983,   n.   730,  come  ulteriormente  modificate  e  integrate  dal
successivo articolo 3 della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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