Legge Ordinaria n. 870 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1984 n. 355)
Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  275  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e' sostituito dal seguente:
  "Il  canone  annuo  da  pagarsi  allo  Stato  dai concessionari dei
servizi  telefonici  a  norma  dell'articolo  188  non  potra' essere
stabilito  in  misura  inferiore  al 3 per cento degli introiti lordi
delle  rispettive  societa'  concessionarie,  risultanti dal bilancio
annuale, riferiti ai servizi dati in concessione".
  In  deroga  a  quanto  disposto  dal citato articolo 275 del codice
postale   e   delle  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156, il canone di
concessione  nei confronti della societa' concessionaria del servizio
telefonico   nazionale  per  l'anno  1983  e'  fissato  nella  misura
dell'1,50 per cento.
  Al  minore  introito  che  verra'  a registrarsi nel bilancio dello
Stato  per  l'anno  1984,  valutato  in  lire 180 miliardi, nonche' a
decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione
d'anno,   si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello
stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della
spesa  dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente
per  l'anno  1984,  per  l'anno  1985  nonche'  per  i corrispondenti
capitoli degli anni successivi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984

                               PERTINI

                                              CRAXI - GAVA - ROMITA -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

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