Legge Ordinaria n. 889 del 18/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  5  della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2
e' sostituito dal seguente:
  "2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del
mandato,  con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare
esercitato in una od in entrambe le Camere".
  Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  carte  di libera circolazione di cui al presente articolo sono
valevoli per tutti i tipi di treno".
  All'articolo  18  della  legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo
comma,  le  parole:  "dodici  biglietti  di 1ª classe e quattro di 2ª
classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1984

                               PERTINI

                                                    CRAXI - SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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