Legge Ordinaria n. 143 del 22/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1985 n. 96)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente  disposizioni
urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria  e  della
distribuzione commerciale, e' convertito in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "2-bis. Il primo  comma  dell'articolo  4  del  decreto-legge  31
luglio 1981, n. 414, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 ottobre 1981, n. 544,  cosi'  come  modificato  dal  comma  3
dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge  8  giugno  1984,  n.  212,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti  delle  imprese
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria  ai  sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui  rapporto  di
lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la  emanazione
del  provvedimento  che  dispone  la   continuazione   dell'esercizio
dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute
ai  dipendenti  delle  imprese  che,  pur  non  avendo  ottenuto   la
continuazione dell'esercizio, facciano  parte  dello  stesso  gruppo,
sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per
la   continuazione   dell'esercizio   dell'impresa    agli    effetti
dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". 
    2-ter.  Alle  imprese  sottoposte  a  procedura  concorsuale  che
continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma
dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,  si  applica  con
riferimento   alla   data   di   cessazione    della    continuazione
dell'esercizio stesso". 
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. L'onere derivante  dall'attuazione  dell'articolo
2, commi 1,  2  e  3  del  decreto-legge  29  giugno  1984,  n.  277,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n.
430, e' determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi. 
  2.  Alla  copertura  del  predetto  onere  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
"Servizio nazionale dell'impiego". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  All'articolo 6, comma 1, le parole: "31 marzo 1985" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio 1985". 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, la cifra: "100" e' sostituita dalla seguente: "150" e
le parole: "all'articolo 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli
articoli 2 e 4"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo
7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e
preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al
primo  comma  dell'articolo  4  della  legge  stessa  e  relativi  ad
iniziative nel settore aeronautico  ed  automobilistico  ubicate  nel
centro-nord e' elevata a cinque anni. 
    L'articolo 8 e' soppresso. 
 

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