Legge Ordinaria n. 155 del 26/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1985 n. 101)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 1°  marzo  1985,  n.  44,  recante  proroga  della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno  ed  immediate  misure  in  materia   previdenziale,   e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "A decorrere dal periodo di paga  in  corso  alla  data  del  1
dicembre 1984 e fermo restando il termine  di  cui  al  comma  1,  le
misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51  punti  per
il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile"; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "Le riduzioni contributive a favore delle  imprese  commerciali
previste dall'articolo 4, comma 19, del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre
1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal  1  gennaio  1985,  nella
misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il
personale femminile"; 
      dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      "6-bis. Il secondo periodo del quinto  comma  dell'articolo  10
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' abrogato. 
      6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22  dicembre
1984, n. 887, le parole:  "22.500  miliardi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "22.900 miliardi ""; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      "All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato in  lire  5.175  miliardi  nell'anno  1985,  in  lire  1.800
miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996,
si provvede, quanto all'importo  di  lire  4.775  miliardi,  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione
del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1985,  all'uopo  utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi
di malattia", quanto all'importo di lire 1.800  miliardi  per  l'anno
1987, e di lire 700  miliardi  per  il  periodo  1988-1996,  all'uopo
utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987  e  successivi
dell'accantonamento  "Interventi   straordinari   nel   Mezzogiorno",
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo  9001
dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400  miliardi  per
l'anno 1985, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero del tesoro per l'anno 1985". 
    L'articolo 2 e' soppresso. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)