Legge Ordinaria n. 194 del 03/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1985 n. 117)
Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il terzo comma dell'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' sostituito dal seguente: 
  "Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  27-ter  del  regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini  dell'applicazione  di  tali
disposizioni la domanda deve essere  corredata  di  una  copia  della
descrizione  e  delle  rivendicazioni  redatta  in  lingua  italiana,
nonche' degli eventuali disegni". 
  Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' abrogato. 
 
          NOTE

          Nota all'articolo 1:
            -  Il  testo  aggiornato  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   8  gennaio  1979,  n.  32
          (Applicazione   della   legge   25  maggio  1978,  n.  260,
          concernente  ratifica  ed esecuzione di atti internazionali
          in  materia  di  brevetti),  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.  1.  (Deposito  della  domanda).  -  Le  domande di
          brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio
          centrale  brevetti,  direttamente  o  tramite  il  servizio
          postale.  Si  applicano  i  primi due commi dell'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          540.
            Le  persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio
          o  la  sede  in  Italia  debbono  depositare  la domanda di
          brevetto  europeo  esclusivamente presso l'Ufficio centrale
          brevetti;  l'obbligo  non sussiste quando venga rivendicata
          la   priorita'   di   una  domanda  di  brevetto  nazionale
          depositata  in  Italia da oltre novanta giorni senza essere
          stata assoggettata al vincolo del segreto.
            Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 27-ter del
          regio   decreto   29   giugno   1939,   n.  1127.  Ai  fini
          dell'applicazione  di  tali  disposizioni  la  domanda deve
          essere  corredata  di  una  copia della descrizione e delle
          rivendicazioni  redatta  in  lingua italiana, nonche' degli
          eventuali disegni.
            Le  disposizioni  che  precedono  non  si  applicano alle
          domande  divisionali  di  cui all'art. 76 della convenzione
          sul brevetto europeo.
            L'Ufficio   centrale   brevetti   informa  immediatamente
          l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della
          domanda".
            -  L'art.  27-ter  del  regio  decreto 29 giugno 1939, n.
          1127,  richiamato  dal  terzo comma dell'art. 1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8  gennaio 1979, n. 32,
          cosi'  come  sostituito  dall'art.  1,  primo  comma, della
          presente legge, dispone:
            "Le   persone   indicate   nell'articolo  precedente,  se
          risiedono  nel  territorio  dello  Stato non possono, senza
          autorizzazione   del   Ministero   dell'industria   e   del
          commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati
          esteri  le  loro  domande  di  concessione  di brevetto ne'
          depositarle  presso  tali  uffici prima che siano trascorsi
          sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito in Italia, o da
          quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
            Il   Ministero   predetto   provvede   sulle  istanze  di
          autorizzazione,  sentito  quello della difesa. Trascorso il
          termine  di  sessanta  giorni  senza che sia intervenuto un
          provvedimento  di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi
          concessa.
            Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, la
          violazione delle disposizioni del primo comma e' punita con
          l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.
            Se  la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia
          stata  negata, si applica l'arresto in misura non inferiore
          a un anno".
            L'articolo trascritto e' stato aggiunto dall'art. 4 della
          legge  1  luglio 1959, n. 514. Secondo l'art. 6 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, "il
          termine  previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1959, n.
          514, e' aumentato a 90 giorni".
            Per  effetto dell'art. 113, secondo comma, della legge 24
          novembre  1981,  n.  689, l'ammontare dell'ammenda prevista
          nel  terzo  comma  dell'art.  27-ter  va  moltiplicato  per
          cinque.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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